Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono strettamente circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi di impugnazione non possono essere accolti. L’analisi di questa decisione è fondamentale per comprendere i limiti imposti dalla legge e le conseguenze per chi intende appellare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di primo grado. Il ricorrente non contestava l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, bensì lamentava un vizio di motivazione da parte del giudice. A suo dire, il giudice avrebbe errato nel non verificare adeguatamente la sussistenza di possibili cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che avrebbero potuto condurre a un’assoluzione piena anziché a una condanna, seppur patteggiata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno basato la loro decisione sulla chiara dizione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente, ovvero il presunto vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento, non rientra in tale elenco.
Le Motivazioni: I Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente limitato l’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità di questo rito alternativo.
I motivi ammessi per il ricorso patteggiamento sono esclusivamente:
1. La mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. L’errata qualificazione giuridica del fatto.
3. L’applicazione di una pena illegale.
4. La mancata applicazione di misure di sicurezza, quando obbligatorie.
Il vizio di motivazione sulla valutazione delle cause di proscioglimento, come lamentato nel caso di specie, non appartiene a nessuna di queste categorie. La Corte ha sottolineato che tale doglianza non attiene a una difformità tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice, né a un difetto di volontà dell’imputato, né alla qualificazione del fatto o all’illegalità della pena (nei termini definiti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite). Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo dei presupposti di legge per poter essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: le porte del ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono molto strette. La scelta di accedere a questo rito comporta una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, se non per i motivi eccezionali e specifici previsti dalla legge. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la valutazione sull’opportunità del patteggiamento deve essere ancora più ponderata, tenendo conto della quasi impossibilità di rimettere in discussione la decisione in sede di impugnazione per questioni relative alla motivazione o alla valutazione delle prove. La pronuncia ribadisce la natura prevalentemente premiale e deflattiva del rito, la cui stabilità è protetta da un regime di impugnazione rigoroso e limitato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla mancata assoluzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un vizio di motivazione relativo alla verifica delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento sono limitati a specifiche violazioni di legge, come l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di una pena illegale, o vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato, come nel caso di specie, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40938 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in es tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quellrdella decisione, non riguarda vizi afferenti all’ espressione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, i inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati da indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (COGNOME);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comm 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025.