Limiti al Ricorso Patteggiamento: l’Inammissibilità del Vizio di Motivazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso patteggiamento non può essere fondato su un presunto vizio di motivazione. Questa decisione sottolinea la natura specifica di questo rito alternativo e le rigide condizioni per la sua contestazione in sede di legittimità.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale di Lecce, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, della sussistenza di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente lamentava un vizio nella motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse verificato adeguatamente la possibilità di un’assoluzione immediata.
La Decisione della Corte di Cassazione e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su una norma specifica che regola l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento.
L’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’elenco fornito dalla norma è rigido e non include il vizio di motivazione. Un imputato che ha scelto il patteggiamento può impugnare la sentenza solo per specifiche violazioni di legge, come ad esempio un errore nel calcolo della pena o l’applicazione di una pena illegale, ma non per contestare il ragionamento del giudice che ha ratificato l’accordo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. I giudici hanno affermato che i motivi proposti dal ricorrente non erano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. equivale a lamentare un vizio di motivazione. Poiché l’art. 448, comma 2-bis, esclude esplicitamente questa tipologia di doglianza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
La Cassazione ha richiamato anche un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019) per rafforzare il principio secondo cui l’ambito di controllo sulla sentenza di patteggiamento è circoscritto alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. La scelta del rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate censure, concentrando il possibile dissenso solo su specifici errori di diritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la consolidata giurisprudenza in materia di ricorso patteggiamento. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono significativamente ridotte rispetto a un processo ordinario. La decisione di patteggiare implica un’accettazione del quadro accusatorio e della pena concordata, limitando la successiva contestazione a vizi formali o a errori di diritto evidenti. La conseguenza pratica di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in tremila euro.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano specifiche violazioni di legge e non il merito della decisione o la sua motivazione.
Cosa significa che un vizio di motivazione non può essere contestato nel ricorso contro un patteggiamento?
Significa che l’imputato non può contestare il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice per emettere la sentenza, come ad esempio la mancata verifica della sussistenza di cause di assoluzione. L’appello può basarsi solo su errori di diritto specifici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
I
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso l sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifi dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione d in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente