Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Fissa i Paletti sulla Recidiva
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con regole precise e limiti invalicabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza uno di questi limiti, chiarendo perché non è possibile contestare la recidiva dopo aver raggiunto un accordo sulla pena. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per imputati e difensori.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione Dopo l’Accordo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era specifico: si lamentava la mancata esclusione della recidiva contestata, un elemento che incide direttamente sulla quantificazione della pena finale.
L’imputato, in sostanza, cercava di rimettere in discussione un aspetto fondamentale del calcolo sanzionatorio, pur avendo precedentemente prestato il proprio consenso all’accordo complessivo.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un duplice e solido ragionamento giuridico, che rinforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e i limiti stringenti per la loro impugnazione.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte ha innanzitutto evidenziato che il motivo del ricorso non rientrava nel novero delle ipotesi tassative per le quali è consentita l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo preciso i vizi che possono essere fatti valere in Cassazione, e la contestazione sulla recidiva non è tra questi.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, i giudici hanno sottolineato una fondamentale incompatibilità logica e giuridica. L’accordo per il patteggiamento è, per sua natura, un concordato sanzionatorio che proviene dallo stesso imputato. Tale accordo presuppone il suo consenso pieno e informato sull’intero trattamento penale, compresi gli elementi, come la recidiva, che hanno contribuito a determinarlo. Consentire un ricorso patteggiamento su questi aspetti significherebbe contraddire la volontà stessa espressa dall’imputato al momento dell’accordo. Come affermato dalla Corte, l’impugnazione risulta ‘incompatibile con l’avvenuto concordato sanzionatorio’.
Le Conclusioni: Stabilità degli Accordi e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: il patteggiamento è un atto che cristallizza un accordo tra le parti, e la sua stabilità è tutelata da limiti rigorosi all’impugnazione. Chi sceglie questa via processuale accetta il pacchetto sanzionatorio nel suo complesso. La decisione di impugnare deve essere ponderata attentamente, verificando che i motivi rientrino esclusivamente nelle casistiche previste dalla legge, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità. Quest’ultima, come nel caso di specie, comporta non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione sulla recidiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione relativa alla recidiva non rientra tra i motivi tassativi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa implica per l’imputato l’accettazione del patteggiamento?
L’accettazione del patteggiamento implica il consenso dell’imputato al trattamento sanzionatorio concordato nella sua interezza. Di conseguenza, diventa incompatibile presentare un ricorso su elementi, come la recidiva, che sono stati alla base di quell’accordo e di quella pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTRATTIVA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
R.G. 18143/2024 ATTRATTIVA
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, con cui si censura l’omessa esclusione della contestata recidiva, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. Ed invero, il motivo dedotto non rientra tra le ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e risulta, in ogni caso, incompatibile con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.