Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 11249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 16/05/1991 avverso la sentenza del 17/10/2024 del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L ‘imputato , NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell’ articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il delitto di furto con strappo di un telefono cellulare.
Con un unico motivo di ricorso, l’imputato contesta l’omessa motivazione in relazione all’entità della pena inflitta (un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 600,00 di multa), ritenuta eccessiva, e l’omessa sua sospensione condizionale.
Le doglianze sono inammissibili.
Ai sensi dell’ articolo 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838
del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, tra le tante, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) all’erronea qualificazione giuridica del fatto .
Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.
In particolare, non è possibile far valere né una diversa determinazione della pena, laddove non illegale, né la sua sospensione condizionale.
In merito a quest’ultima, è di tutta evidenza che il ricorrente chieda l’applicazione di un istituto non richiesto e non concordato dalle parti. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui l’omessa sos pensione condizionale della pena non può essere addotta quale motivo di impugnazione in questa sede, atteso che essa può essere concessa «soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice», diversamente non potendo il giudice accordarla (Sez. 7, Ordinanza n. 4858 del 19/12/2024, dep. 2025, in motivazione, nel citare Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Rv. 211506-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’ articolo 610, comma 5bis , cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME