Ricorso Patteggiamento: I Motivi Tassativi per l’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la rigorosa disciplina che governa il ricorso patteggiamento, chiarendo che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione dei giudici di legittimità. Il caso analizzato offre un’importante lezione sui motivi tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione, escludendo questioni relative alla scelta delle pene.
Il Caso: La Richiesta di Pene Sostitutive
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo della contestazione era molto specifico: l’imputato lamentava una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive di nuovo conio, introdotte dalla recente riforma legislativa. In sostanza, si contestava la decisione del giudice di non aver applicato pene alternative al carcere.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che, per le sentenze di patteggiamento pronunciate dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, il ricorso deve essere trattato con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, e può essere proposto solo per i motivi specificamente elencati dalla legge. La doglianza dell’imputato, relativa alla sostituibilità della pena, non rientrava in questo elenco, rendendo l’impugnazione inefficace sin dall’inizio.
Le Motivazioni: L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma agisce come un filtro, limitando drasticamente le possibilità di presentare un ricorso patteggiamento.
I Limiti Tassativi all’Impugnazione
La legge stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono impugnare la sentenza di patteggiamento solo per quattro specifiche ragioni:
1. Vizi della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Mancata correlazione: Se la sentenza del giudice non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
La Corte ha evidenziato che il motivo avanzato dal ricorrente, riguardante la scelta tra pena detentiva e pene sostitutive, non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di una valutazione di merito discrezionale del giudice, non di un’illegalità della pena. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, valutata la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Guida Pratica per il Ricorso Patteggiamento
Questa ordinanza della Cassazione serve come un monito fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità dopo un patteggiamento è estremamente circoscritto. Chi intende presentare un ricorso deve verificare scrupolosamente che le proprie doglianze rientrino nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questioni attinenti alla valutazione discrezionale del giudice, come la concessione o meno di pene sostitutive, sono escluse da questo perimetro. Affidarsi a un legale esperto per valutare la fondatezza dei motivi è essenziale per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi.
La mancata sostituzione della pena detentiva è un motivo valido per fare ricorso contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione in questa ordinanza, la questione sulla sostituibilità della pena non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38697 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione circa la sostituibilità della pena detentiva irrogata con le pene sostitutive di nuovo conio.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen..
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 23/10/2025