Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione fissa i paletti
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva dal Tribunale di Lodi una sentenza di patteggiamento per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/90). Non soddisfatto della decisione, decideva di proporre ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su un presunto vizio di motivazione riguardo a due punti specifici: la misura della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una precisa norma introdotta dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), che ha significativamente limitato le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
L’Analisi della Normativa
Il punto cruciale della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Difetto di espressione della volontà dell’imputato: quando il consenso al patteggiamento non è stato liberamente e consapevolmente prestato.
2. Mancata correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è illegale, ovvero non prevista dalla legge o applicata in misura superiore al massimo edittale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha osservato che i motivi addotti dal ricorrente – ovvero il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti – non rientrano in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Criticare la valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della pena non equivale a denunciare l’illegalità della stessa. Una pena è ‘illegale’ solo quando esce dai binari fissati dalla legge, non quando la sua misura, pur restando entro i limiti legali, è ritenuta sproporzionata dalla difesa. Poiché il ricorrente non ha lamentato un’illegalità della pena, ma solo un difetto nel percorso argomentativo del giudice, il suo ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi si approccia al rito del patteggiamento: l’accordo sulla pena implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito le valutazioni del giudice, salvo i casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere la congruità della pena concordata. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Un difetto di motivazione sulla misura della pena è un valido motivo per impugnare un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso, a meno che non si traduca in una ‘illegalità della pena’ (es. una pena superiore al massimo previsto dalla legge).
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (COGNOME OIGHKNE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di LODI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emes dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lodi in relazione al reato di cui all’ 1, d.P.R. 309/90.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e alla concessione delle attenuanti generiche.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la r patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.201 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la se applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti a della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sente qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicur comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospe il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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