Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Fissati dalla Cassazione
La scelta di definire un procedimento penale con il rito del patteggiamento rappresenta una decisione strategica con conseguenze quasi irreversibili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ulteriormente i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire perché un ricorso basato sulla mancata assoluzione immediata (ex art. 129 c.p.p.) è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento. La difesa lamentava una presunta violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, verificare l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto assolverlo anziché applicare la pena concordata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano), ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione è netta: il motivo addotto dal ricorrente non rientra nel novero delle censure ammesse dalla legge per contestare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Patteggiamento è Stato Respinsito?
La chiave di volta della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha sottolineato come la volontà del legislatore sia stata quella di limitare drasticamente l’impugnabilità di tali sentenze per garantire la stabilità e la celerità che caratterizzano questo rito speciale.
L’Interpretazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questo articolo stabilisce che il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato), al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate. La presunta omessa valutazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è inclusa in questo elenco. Pertanto, sollevare una simile doglianza in sede di legittimità costituisce un tentativo di aggirare i limiti imposti dalla legge, rendendo il ricorso immediatamente inammissibile.
Il Precedente Giurisprudenziale
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 1032 del 2019), consolidando una linea interpretativa ormai pacifica. La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’accordo tra le parti, una volta ratificato dal giudice, preclude la possibilità di rimettere in discussione la sussistenza del reato, a meno che non emergano vizi procedurali specificamente contemplati dalla norma.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci a un procedimento penale: la scelta del patteggiamento è una via quasi senza ritorno. L’imputato, con l’assistenza del proprio difensore, deve ponderare attentamente i pro e i contro, consapevole che, una volta emessa la sentenza, le possibilità di impugnazione sono ridotte al minimo. La pronuncia conferma che il sistema processuale attribuisce un valore quasi definitivo all’accordo raggiunto dalle parti, sacrificando un grado di giudizio in nome dell’efficienza e della deflazione del carico giudiziario. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover illustrare con estrema chiarezza ai propri assistiti le conseguenze definitive di tale scelta processuale.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Le possibilità di impugnazione sono, quindi, molto limitate.
Si può contestare con il ricorso patteggiamento la mancata verifica da parte del giudice di una causa di assoluzione immediata (ex art. 129 c.p.p.)?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito in questa ordinanza, confermando un orientamento consolidato, che tale motivo non rientra tra quelli ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUMEZZANE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
OSSERVA
Ritenuto che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Cons liere estensore
Il Preside