Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Impugnazione?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato i rigidi limiti che governano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione sottolinea come, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017, non sia più possibile presentare un ricorso per patteggiamento lamentando un semplice vizio di motivazione. Questa pronuncia offre un’importante occasione per chiarire le regole di questo istituto processuale e le conseguenze di un’impugnazione non consentita.
I fatti del caso
Nel caso specifico, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la sentenza deducendo un vizio di motivazione, sostenendo che le ragioni alla base della decisione fossero mancanti e manifestamente illogiche. La richiesta era, quindi, quella di annullare la sentenza per questo specifico difetto.
La questione giuridica e i limiti del ricorso per patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella normativa che regola il ricorso per patteggiamento in Cassazione. La Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’) ha introdotto l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, modificando in modo significativo le possibilità di impugnare questo tipo di sentenze.
La norma stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Come si evince, l’elenco è tassativo e non include il vizio di motivazione tra i motivi ammessi.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di ulteriori formalità. I giudici hanno evidenziato che sia la richiesta di patteggiamento sia la successiva impugnazione erano avvenute dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017. Di conseguenza, la nuova e più restrittiva disciplina era pienamente applicabile al caso in esame.
La Corte ha ribadito che la legge esclude esplicitamente la possibilità di contestare una sentenza di patteggiamento per vizi legati alla motivazione. Il legislatore ha inteso, con questa scelta, deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità alle sentenze che si fondano su un accordo tra le parti. Poiché il motivo addotto dal ricorrente non rientrava nel novero di quelli consentiti, il ricorso è stato respinto in radice.
Le conclusioni
La decisione si conclude con una condanna per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte di chi lo ha proposto, scatta una duplice sanzione: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in quattromila euro. Questa pronuncia serve come monito: il ricorso per patteggiamento è uno strumento da utilizzare con estrema cautela e solo nei casi specificamente previsti dalla legge, per evitare non solo la delusione di un rigetto, ma anche significative conseguenze economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto vizio di motivazione?
No, la legge attuale esclude espressamente che una sentenza di applicazione della pena su richiesta possa essere impugnata in Cassazione per motivi attinenti alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Quali sono gli unici motivi per cui si può presentare un ricorso per patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se non viene ravvisata un’assenza di colpa nel ricorrente, questi viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/06/2000
avverso la sentenza del 24/10/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Milano il 24.10.2024, con la qua gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. co pen. deducendo vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formali ai sensi dell’art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.1, co. 62, della Legge n. 103 del 23.06. 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a f tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiest patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, dell 103/2017) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della vol dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena misura di sicurezza”. Non è dunque ricorribile in Cassazione la sentenza d applicazione della pena su richiesta per vizio di motivazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 0 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11. 03. 2025