Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Gip presso il Tribunale di Pescara applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, su richiesta degli stessi e con il consenso del Pubblico Ministero, rispettivamente la pena di: – anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 4350,00 di multa; – anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4000,00 di multa; – anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 14.600,00 per le imputazioni agli stessi specificamente ascritte.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso con il quale hanno dedotto erronea qualificazione giuridica del fatto relativamente ai reati agli stessi rispettivamente contestati e per i quali era stata richiesta l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivo manifestamente infondato.
Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è difatti manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2bis, l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risul con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio d legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti propongano, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l’esito univoco del procedimento aperto a loro carico e di ridiscutere così questioni di fatto, in modo del tutto generico ed astratto rispetto alle contestazioni elevate, senza neanche enunciare in quali termini e per quali ragioni ricorrerebbe una erronea qualificazione giuridica, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
4.. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2024.