Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso per patteggiamento rappresenta una delle questioni più dibattute nella procedura penale, specialmente dopo le modifiche legislative che ne hanno ristretto i confini. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, chiarendo ancora una volta i paletti invalicabili per la difesa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come si può contestare un patteggiamento.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura per l’applicazione di una determinata pena, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Milano. Il motivo del ricorso non riguardava un errore nel calcolo della pena o un difetto nel consenso prestato, bensì un presunto ‘vizio di motivazione’. Secondo la difesa, il giudice di primo grado non aveva adeguatamente motivato sulla insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale, ovvero quelle condizioni che impongono al giudice di assolvere l’imputato anche in presenza di un accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno respinto le argomentazioni della difesa senza entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si fonda su una base puramente procedurale, ancorata alla stretta interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione e il Ricorso per Patteggiamento
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso per patteggiamento.
L’Impatto della Riforma del 2017
Prima della riforma, i confini dell’impugnazione erano più ampi. Oggi, la legge elenca tassativamente le uniche ragioni valide per contestare una sentenza di patteggiamento. Queste includono:
1. La mancata o invalida espressione del consenso da parte dell’imputato o del suo procuratore speciale.
2. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. L’applicazione di una pena illegale o non correttamente determinata.
La Corte ha sottolineato che l’elenco è chiuso e non ammette interpretazioni estensive. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di rendere più stabili le sentenze emesse a seguito di un rito premiale come il patteggiamento.
L’Esclusione del Vizio di Motivazione
La doglianza sollevata dal ricorrente, relativa al vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento, non rientra in nessuna delle ipotesi consentite dalla legge. La Cassazione ha chiarito che tale censura, per quanto potenzialmente rilevante in un giudizio ordinario, è del tutto preclusa nel contesto del ricorso per patteggiamento. La scelta di accedere a un rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate questioni, concentrando il possibile controllo di legittimità solo su vizi specifici e di particolare gravità, come quelli elencati nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e offre importanti indicazioni pratiche:
– Scelta Consapevole: La decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude quasi ogni possibilità di successiva contestazione nel merito.
– Limiti del Ricorso: Gli avvocati devono essere consapevoli che il ricorso per patteggiamento è uno strumento con un ambito di applicazione molto ristretto. Insistere su motivi non previsti dalla legge porta a una sicura dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni economiche per l’assistito.
– Stabilità delle Decisioni: La volontà del legislatore e l’interpretazione della giurisprudenza vanno nella direzione di garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento, considerandole definitive salvo vizi procedurali specificamente individuati.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando un vizio di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il vizio di motivazione, in particolare quello relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento, non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per poter presentare ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per patteggiamento basato su motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza discussione nel merito. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
La riforma del 2017 ha modificato le regole per l’impugnazione del patteggiamento?
Sì, la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, che ha limitato l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a sole specifiche ipotesi di violazione di legge, escludendo altre censure come quella relativa al vizio di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazi sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex ar proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di le tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che no a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione viziata in punto di espressione della volontà dell’imputato, né, infine, comporta l’irr una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di princi dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (lazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent a pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.