Ricorso per Cassazione Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle questioni più dibattute nella procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia un rito che mira a una rapida definizione del processo, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali sono i confini invalicabili per chi intende contestare un accordo sulla pena, chiarendo che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brindisi. L’imputato sosteneva che la sentenza fosse viziata da un difetto di motivazione. In particolare, lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, questa omissione costituiva un vizio che avrebbe dovuto portare all’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento sono state drasticamente ridotte. La pronuncia non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si è fermata a un esame preliminare sulla sua ammissibilità, concludendo per la sua manifesta infondatezza.
Le Motivazioni: Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha chiarito che il cosiddetto ‘vizio di motivazione’, specialmente se riferito alla presunta mancata valutazione delle cause di assoluzione ex art. 129 c.p.p., non rientra in questo elenco.
I motivi ammessi sono circoscritti a violazioni di legge ben precise, tra cui:
* Un’errata espressione della volontà dell’imputato.
* Una difformità tra la richiesta di patteggiamento e la pena inflitta nella sentenza.
* L’applicazione di una pena che possa definirsi ‘illegale’, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ‘Jazouli’.
Nel caso di specie, nessuna di queste ipotesi era stata prospettata. Il ricorso si basava su una critica alla valutazione del giudice, un aspetto che la riforma ha inteso escludere dal sindacato di legittimità per le sentenze di patteggiamento. La Corte ha quindi applicato rigorosamente la legge, rilevando che le censure del ricorrente non rientravano in alcuna delle categorie ammesse.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione è estremamente limitata. Non è sufficiente un generico dissenso con la valutazione del giudice; è necessario che si configuri una delle specifiche violazioni di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis. La presentazione di un ricorso basato su motivi non consentiti, come il vizio di motivazione, comporta non solo la sua dichiarazione di inammissibilità ‘de plano’ (cioè senza udienza), ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il vizio di motivazione non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso, in particolare se riguarda la mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso in Cassazione contro un patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per specifiche violazioni di legge, come un difetto nell’espressione della volontà dell’imputato, una discordanza tra la richiesta e la sentenza, oppure l’applicazione di una pena considerata illegale secondo i criteri giurisprudenziali.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione dell sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giug 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attien a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè r viziata in punto di espressione della volontà dell’imputato, né, infine, comporta l’irrogazion una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio esp dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (COGNOME);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, c 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente l pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell4 ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.