Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 4836  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/08/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Torino ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la pena concordata in relazione al reato di furto mono – aggravato.
 Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduc avvocato NOME COGNOME, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 448 e 546 cod. proc. pen., lamentando l’omessa motivazione circa il concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi pre dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’ qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 5 della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiannento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’acc intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza ch lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatt (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazi giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824 come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così’ deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore