Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 2553/2024, ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, chiarendo quali motivi di doglianza non possono più trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Taranto, decideva di proporre ricorso per Cassazione. L’impugnazione si fondava essenzialmente sulla presunta omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni che avrebbero potuto portare a un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente lamentava un difetto di motivazione da parte del giudice che aveva ratificato l’accordo.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Post-Riforma
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi dopo l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 448 del codice di procedura penale. Questa norma, applicabile al caso di specie, ha drasticamente ridotto i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Oggi, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso solo per motivi specifici e tassativi, quali:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato;
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto;
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che, alla luce di tale previsione normativa, ogni altra doglianza è esclusa. In particolare, il vizio di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra più tra i motivi ammessi. Sebbene il giudice del patteggiamento abbia l’onere di verificare l’assenza di cause di proscioglimento, un’eventuale omissione o insufficienza della motivazione su questo punto non è più censurabile in sede di legittimità.
La Corte ha specificato che questa limitazione si estende a qualsiasi vizio di motivazione, inclusa quella relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Di conseguenza, un ricorso basato su tali argomenti deve essere dichiarato inammissibile “de plano”, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, con una procedura accelerata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma la volontà del legislatore di conferire stabilità e definitività alle sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di rimetterle in discussione. Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che la scelta del rito alternativo deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude la possibilità di contestare in Cassazione aspetti motivazionali che in un rito ordinario sarebbero pienamente appellabili. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 Euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del ricorso.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Dopo la riforma del 2017, i motivi sono tassativi: problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) non è più un motivo valido per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
GLYPH
avverso ia sentenza del 20/10/2023 dei GIP TRIBUNALE di TARANTO L:dita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; l9.ttelsentite le conclusioni del PG COGNOME
uf:fitoi difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, avvero la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Taranto il 20.10.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e rimputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di °atteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazion giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla streg di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. nen. Sicché ; a fronte dell’onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento’ l’eventuale omissione della motivazione sui punto, a seguito dell’indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; e più in generale non è deducibile il vizio di motivazione per illogicità o insufficienza della stessa:
ed é quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01; conforme Sez. S. Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4.12.2023.