Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso l’Appello in Cassazione?
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con cui si può contestare una sentenza emessa a seguito di un accordo sulla pena. Tuttavia, le maglie per accedere alla Corte di Cassazione in questi casi sono molto strette. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale impugnazione, confermando che non ogni doglianza è ammissibile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono i confini stabiliti dalla legge.
I Fatti del Caso
Due imputati avevano concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena (c.d. patteggiamento) per i reati loro ascritti, ottenendo il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Il Tribunale di Lucca, recependo l’accordo, aveva emesso la sentenza, applicando pene detentive e pecuniarie (rispettivamente tre anni e sei mesi con 1200 euro di multa per uno, e tre anni e quattro mesi con 800 euro di multa per l’altro).
Il Ricorso Patteggiamento e le Doglianze della Difesa
Il difensore comune degli imputati ha presentato ricorso patteggiamento in Cassazione, sollevando un unico e identico motivo per entrambi: l’omessa motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla quantificazione della pena. In sostanza, la difesa lamentava che la sentenza non spiegasse adeguatamente perché le pene concordate fossero state ritenute congrue.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una motivazione netta e basata su un preciso riferimento normativo. Il punto centrale della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tra questi non rientra la contestazione sulla congruità della pena concordata tra le parti e recepita dal giudice. La Corte ha spiegato che il patteggiamento è, per sua natura, un accordo. Il giudice che lo ratifica è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l’assenza di cause di non punibilità, oltre a controllare che la pena non sia palesemente illegale.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva dato atto della correttezza e della congruità della pena proposta dalle parti. La doglianza della difesa, incentrata sulla presunta mancanza di motivazione sulla quantificazione, esulava quindi dal novero dei vizi deducibili, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un negozio processuale il cui contenuto, una volta raggiunto l’accordo tra accusa e difesa e superato il vaglio di legalità del giudice, acquista stabilità. Non è possibile rimettere in discussione la misura della pena attraverso un ricorso patteggiamento in Cassazione, a meno che non si ravvisino profili di palese illegalità (ad esempio, un errore di calcolo o l’applicazione di una pena fuori dai limiti edittali).
La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su motivi specificamente previsti dalla legge, specialmente in un ambito, come quello del patteggiamento, dove la volontà delle parti gioca un ruolo preponderante.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui si può presentare ricorso. L’impugnazione è consentita solo per le ragioni specificamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Si può contestare in Cassazione la quantità di pena applicata con un patteggiamento, lamentando una mancanza di motivazione?
No, secondo questa ordinanza, la contestazione relativa alla congruità della pena concordata tra le parti non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso, poiché la sentenza si limita a ratificare un accordo, verificandone la legalità e non il merito della quantificazione.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa ravvisata nel proporre un’impugnazione per motivi non consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE n. in Libia il 22/6/1999
NOME COGNOME n. in Algeria il 16/10/1998
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca in data 13/1/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Lucca, su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava a NOME COGNOME e NOMECOGNOME previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rispettivamente la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa ed anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai delitti a ciascuno ascritti in rubrica.
Ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore degli imputati, deducendo con distinti atti ma identici motivi l’omessa motivazione in punto di quantificazione della pena.
I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti in quanto esulano dal catalogo dei vizi deducibili a norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto della correttezza e
congruità della pena proposta dalle parti e in concreto applicata, che appare esente da profili di illegalità (pag. 2).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di irricevibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME