Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Stabilisce i Limiti per l’Impugnazione
Con l’ordinanza n. 48198 del 2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, fornendo un chiaro monito a chi intende contestare la congruità della pena concordata. La decisione ribadisce la natura tassativa dei motivi di ricorso patteggiamento, escludendo qualsiasi possibilità di rimettere in discussione la severità del trattamento sanzionatorio una volta che l’accordo tra le parti è stato ratificato dal giudice. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso: Un Appello Contro la Severità della Pena Concordata
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la pena applicata non teneva adeguatamente conto della natura e delle modalità dei fatti, né della personalità dell’imputato, configurando una violazione degli articoli 125 e 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento: L’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione alla luce della normativa specifica che regola le impugnazioni in materia di patteggiamento. In particolare, ha richiamato l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa norma stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha sottolineato come la doglianza del ricorrente, focalizzata unicamente sulla presunta non congruità della pena, non rientri in nessuna di queste categorie. Lamentare la severità di una sanzione liberamente concordata con il pubblico ministero equivale a chiedere una rivalutazione del merito della decisione, un’attività preclusa in sede di legittimità e, soprattutto, non prevista tra i motivi di ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, data la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La Corte ha spiegato che invocare una rivalutazione degli elementi di conoscenza emersi nel procedimento per sostenere la non congruità della pena è una manovra processualmente non consentita.
Il patteggiamento è, per sua natura, un accordo tra accusa e difesa. L’imputato, assistito dal suo avvocato, rinuncia al dibattimento in cambio di uno sconto di pena. Una volta che tale accordo è stato raggiunto e omologato dal giudice, non può essere rimesso in discussione sulla base di una valutazione di merito successiva, come la percezione che la pena sia troppo aspra. I motivi di ricorso sono strettamente legati a vizi procedurali o a errori di diritto evidenti, non a riconsiderazioni sulla proporzionalità della sanzione.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione aggiuntiva è stata giustificata dall’assenza di elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente inammissibile, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sulle regole procedurali che governano il ricorso patteggiamento. La decisione chiarisce che la scelta di accedere a un rito premiale come il patteggiamento implica l’accettazione della pena concordata. Eventuali ripensamenti sulla sua congruità non possono trovare spazio in un successivo grado di giudizio. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sulla convenienza dell’accordo deve essere compiuta con la massima attenzione prima della richiesta, poiché le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e non a valutazioni di merito.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo severa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la lamentela per l’eccessiva severità della pena non rientra tra i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché non è prevista dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti dalla legge sono esclusivamente quelli relativi a: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48198 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48198 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
Eelato avviso alle parti;’, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso la sentenza in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di NOME COGNOME.
Ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. La difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che non tiene adeguatamente conto della natura e delle modalità dei fatti, nonché della personalità dell’imputato.
In base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegalità pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame, si invoca una non consentita rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi; ci si duole, inoltre, del trattamento sanzionatorio, deducendo – in maniera non consentita – la non congruità dello stesso a fronte della modestia del fatto e dei precedenti del soggetto.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.