Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato sulla mancata valutazione da parte del giudice di una possibile assoluzione. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dalla Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Firenze, nel giugno 2023, aveva ratificato un accordo di patteggiamento nei confronti di un imputato per il reato di ricettazione. La difesa, non accettando l’esito, ha proposto ricorso per cassazione. Il fulcro del gravame era un unico motivo: la presunta nullità della sentenza per difetto di motivazione. Secondo il legale, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente verificato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Tesi Difensiva nel Ricorso Patteggiamento
L’avvocato sosteneva che il giudice, prima di applicare la pena concordata, avesse il dovere di escludere in modo motivato ogni possibile causa di non punibilità. L’omessa valutazione di questo aspetto, secondo la difesa, avrebbe viziato la sentenza, rendendola nulla. Si tratta di una questione delicata, che tocca il bilanciamento tra l’economia processuale del patteggiamento e il diritto fondamentale a veder riconosciuta la propria innocenza, qualora evidente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma ha limitato in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. In particolare, il legislatore ha escluso la possibilità di contestare la volontarietà della scelta dell’imputato o la correttezza della valutazione del giudice sulla possibile assoluzione ex art. 129 c.p.p.
Gli Ermellini hanno ribadito un principio già consolidato nella loro giurisprudenza (richiamando la sentenza n. 4727 del 2018): il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si lamenti l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento è inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha provveduto a dichiarare l’inammissibilità con un’ordinanza de plano, ovvero senza fissare udienza, come consentito dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., per i ricorsi con motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Limiti all’Impugnazione
Questa pronuncia conferma la natura prevalentemente negoziale del patteggiamento. Una volta che l’imputato, assistito dal suo difensore, accetta di concordare la pena, rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza. La riforma del 2017 ha inteso blindare questo accordo, precludendo impugnazioni dilatorie basate su aspetti che si presumono già valutati al momento della scelta del rito. La conseguenza pratica per il ricorrente è severa: non solo il ricorso è stato respinto, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente inammissibile.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha valutato la possibilità di prosciogliere l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma introdotta dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., questo specifico motivo di ricorso non è più consentito e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile in questi casi?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata determinata in € 3.000,00.
Cosa significa che la Corte di Cassazione decide ‘de plano’?
Significa che la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso con un’ordinanza emessa senza la formalità di una pubblica udienza, basandosi sulla manifesta infondatezza o inammissibilità dei motivi presentati, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47948 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 8 giugno 2023, applicava ad NOME la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen. in ordine al delitto di ricettazion stesso ascritto.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell’impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarat inammissibile.
Ed invero, secondo l’interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordina “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014 – 01).
n
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2023
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