Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Riforma Orlando
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento non possa più basarsi sulla presunta mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Trieste, che applicava a un imputato la pena concordata tra le parti (patteggiamento) per il reato di rapina. La difesa, non accettando la conclusione, proponeva ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era specifico: si lamentava l’assenza di motivazione riguardo all’eventuale sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo qualora ne ricorrano i presupposti.
Il Ricorso Patteggiamento e la Barriera dell’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma precisa, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente ridotto i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questa norma stabilisce esplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento con cui si lamenti l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Lo scopo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi che, di fatto, rimettevano in discussione l’accordo già raggiunto tra accusa e difesa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nella sua ordinanza, si limita ad una constatazione quasi automatica. Il ricorso è stato proposto per motivi “non consentiti” dalla legge. Di conseguenza, i giudici hanno applicato la procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p., che consente di dichiarare l’inammissibilità con un’ordinanza “de plano”, ovvero senza necessità di udienza. A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018), confermando un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per la proposizione di un ricorso temerario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione nel merito. La difesa deve essere pienamente consapevole che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, non sarà più possibile, in sede di legittimità, eccepire che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. è considerata assorbita e superata dall’accordo stesso. Per gli avvocati, ciò significa che ogni valutazione sulla possibile innocenza del proprio assistito deve essere compiuta prima di optare per il rito alternativo, poiché dopo tale scelta le porte del ricorso, per questo specifico motivo, sono definitivamente sbarrate.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha valutato le condizioni per il proscioglimento?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che tale motivo di ricorso è inammissibile.
Cosa succede se si propone un ricorso per cassazione per motivi non consentiti contro un patteggiamento?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile con un’ordinanza “de plano”, senza udienza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base normativa che regola l’inammissibilità di questo tipo di ricorso?
La norma chiave è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La procedura per la dichiarazione di inammissibilità è invece prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, dello stesso codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Trieste, con sentenza in data 13 maggio 2024, applicava a NOME la pena concordata fra le parti in ordine al reato di rapina allo stess contestato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’assenza di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarar l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (gez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
IL PRESIDENTE
Andma Pe9egrino
Cre,y