Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Vietata
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile quando i motivi addotti non rientrano nel ristretto novero previsto dalla legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna. L’imputato lamentava vizi di motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente verificato l’insussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, contestava la congruità della pena concordata tra le parti.
I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento e la Normativa di Riferimento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha drasticamente limitato le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. In particolare, il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi specifici e tassativamente elencati, quali:
* Difformità tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice.
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena irrogata.
Qualsiasi altro motivo, inclusi i presunti vizi di motivazione sulla valutazione delle prove o sulla congruità della pena, è escluso dall’ambito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza necessità di udienza pubblica (de plano). I giudici hanno sottolineato come le censure sollevate dal ricorrente, attinenti alla motivazione sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento e sulla congruità della pena, non rientrassero in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su una rigorosa interpretazione della normativa vigente. I giudici hanno spiegato che la riforma del 2017 ha voluto cristallizzare la natura negoziale del patteggiamento, limitando l’intervento successivo del giudice a un controllo di mera legalità. Le doglianze del ricorrente, focalizzate su un presunto difetto di motivazione, rappresentano una critica alla valutazione del giudice di merito, un tipo di controllo che la legge esclude esplicitamente per le sentenze di patteggiamento. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 33040 del 2015, c.d. Jazouli), che ha contribuito a definire il concetto di “pena illegale” come unico presupposto, relativo alla sanzione, per poter impugnare.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive e con limitatissime possibilità di ripensamento. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di accedere a tale rito deve essere estremamente ponderata, poiché una volta emessa la sentenza, gli spazi per un’impugnazione sono minimi e legati a vizi formali o a violazioni di legge di particolare gravità, escludendo quasi del tutto la possibilità di contestare il merito della decisione del giudice sulla base della motivazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere. Motivi diversi da quelli elencati rendono il ricorso inammissibile.
Posso contestare in Cassazione la motivazione con cui il giudice ha escluso le cause di proscioglimento in una sentenza di patteggiamento?
No, l’ordinanza chiarisce che i vizi di motivazione relativi alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientrano tra i motivi ammessi per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in Euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2810 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 co proc pen nonché con riguardo alla congruità della pena concordata, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità de pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all’ espressione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (COGNOME);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, co 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.