Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
-so la sentenza 1. Mario COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avve indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena riciiestni ai sens degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge,, sos anziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronunzia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss’)no cichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intr19 dotti) dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2C 17.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale scino sia la richiesta di patteggiannento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5 t, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ri :orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qua ificaì ione gi ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”,.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion e quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una senten2a di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asSenz di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese i: el procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria n ella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa4amento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore deila cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024