Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
(dato alle oartil
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e ad offrire giustificazione in ordine all mancanza di eventuali cause d’immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente contraddetti dal contenuto della pronuncia, in cui l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata da puntuali riferimenti alle emergenze processuali e si escludono ragioni per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputato.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore