Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Stabilisce i Limiti dell’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo rapido. Ma quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di questo rito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imputato aveva concordato una pena (patteggiamento) con la Procura per i reati di concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate. La sentenza era stata emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era uno solo: la presunta violazione di legge per mancata motivazione sull’aumento di pena applicato per il reato di lesioni, considerato in continuazione con la rapina.
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. L’articolo 445, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo le ragioni valide per impugnare una sentenza di patteggiamento. Queste sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco ristretto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il motivo sollevato dalla difesa – la presunta carenza di motivazione sulla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione – non rientra in nessuna delle categorie previste dall’art. 445, comma 2-bis, c.p.p.
In sostanza, una volta che le parti si accordano sulla pena finale, non è possibile, in sede di legittimità, contestare le modalità con cui il giudice ha calcolato le singole componenti della pena stessa, a meno che la pena finale non risulti illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge).
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data la palese infondatezza del motivo di ricorso, che denota una colpa nella sua proposizione, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, gode di una stabilità rafforzata. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi gravi e specificamente individuati dal legislatore, volti a tutelare la correttezza del consenso e la legalità della pena, non a rimettere in discussione l’opportunità del calcolo concordato tra le parti.
Per quali motivi è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per motivi che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata motivazione sul calcolo della pena è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, lamentare la carenza di motivazione sulla quantificazione della pena (ad esempio, sull’aumento per la continuazione tra reati) non è un motivo consentito dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa accade se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se viene ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45879 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOMECOGNOME nato a FOGGIA il 16/05/2002
avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di TORINO
letto il ricorso e visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME LucaCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in data 17/06/2024, con la quale è stata applicata all’imputato la pena di giustizia in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata (capo 1) e di lesioni aggravate (capo 2).
La difesa del ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge in ordine alla mancata motivazione sulla quantificazione dell’aumento di pena apportato a titolo di continuazione per il reato di lesioni aggravate di cui al capo 2) della rubrica.
Il ricorso è inammissibile in quanto relativo a motivo non consentito in sede di legittimità avverso la sentenza di applicazione pena.
A norma del disposto di cui all’art. 445, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2024.