Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13875 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 55925 CC – 25/03/2025 R.G.N. 4513/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BANDI OTMANE (CODICE_FISCALE nato il 10/06/1998 avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Milano applicava a COGNOME la pena concordata in relazione al reato allo stesso ascritto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio ribadisce infatti che, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza
de plano ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME