Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Appello è Precluso
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato la rigidità dei limiti imposti dalla legge, chiarendo perché un ricorso patteggiamento inammissibile è una conseguenza quasi certa quando si contesta la motivazione del giudice. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione attraverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale, decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale si concentrava su un punto specifico: a suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto assolverlo perché l’evidenza della sua innocenza era palese.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza udienza. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una precisa norma introdotta dalla Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017), che ha drasticamente limitato le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere appellata. Tra questi rientrano, ad esempio, la mancanza del consenso dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
La Corte ha evidenziato come la critica mossa dal ricorrente – ossia la mancata valutazione delle condizioni per l’assoluzione – non rientri in nessuna di queste categorie. Al contrario, si tratta di una censura che attiene al merito della decisione e, più specificamente, alla motivazione della sentenza. Criticare il giudice per non aver prosciolto l’imputato equivale a denunciare un vizio di motivazione. Tuttavia, la riforma del 2017 ha esplicitamente escluso la possibilità di ricorrere in Cassazione per vizi di motivazione avverso una sentenza di patteggiamento.
La Suprema Corte, citando un proprio precedente consolidato (sentenza Oboroceanu, n. 4727/2018), ha ribadito che il ricorso era intrinsecamente generico e tentava di aggirare i paletti normativi, risolvendosi in una critica non consentita alla struttura motivazionale, seppur sintetica, della sentenza impugnata. Di qui, la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del diritto processuale penale post-riforma: la scelta del patteggiamento è una decisione quasi tombale. Accettando di concordare la pena, l’imputato rinuncia in larga parte al diritto di contestare la decisione nel merito. Il ricorso patteggiamento inammissibile diventa la regola per tutti quei tentativi di rimettere in discussione la valutazione del giudice che non si fondino sui pochi e specifici motivi ammessi dalla legge.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la via del patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, con la piena consapevolezza che le porte dell’impugnazione, una volta emessa la sentenza, saranno quasi del tutto sbarrate, salvo rarissime eccezioni.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come ad esempio un difetto nel consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata.
Contestare la mancata assoluzione immediata (ex art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Secondo l’ordinanza in esame, questo motivo è inammissibile perché si traduce in una critica alla motivazione della sentenza, un tipo di censura che la legge non consente più per le sentenze di patteggiamento dopo la riforma del 2017.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di LECCE
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etate~kétati~ti; -.?”;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il motivo del ricorso.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comnna 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272014). All’evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall’ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 22 aprile 2024