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Ricorso patteggiamento inammissibile: la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12054/2025, ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile. L’imputato aveva impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta, lamentando un’errata valutazione nel bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per contestare l’illegalità della pena e non per motivi attinenti alla sua quantificazione o al bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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Pubblicato il 20 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Preclusa

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, chiarendo in quali casi un ricorso patteggiamento inammissibile non può superare il vaglio di legittimità. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato, fondamentale per comprendere la natura e i confini di questo rito speciale. L’analisi si concentra sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, una norma che definisce con precisione i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato era stato condannato a una pena detentiva e a una multa. L’unico motivo di doglianza sollevato nel ricorso per cassazione riguardava quella che veniva definita una “erronea applicazione della legge”. In particolare, la difesa contestava il modo in cui il giudice di merito aveva operato il bilanciamento tra la recidiva, quale circostanza aggravante, e le circostanze attenuanti generiche concesse all’imputato. Secondo il ricorrente, tale valutazione era viziata e aveva portato a una quantificazione della pena ingiusta.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui l’ambito di cognizione della Corte sulle sentenze di patteggiamento è strettamente delimitato dalla legge. La decisione si fonda sull’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. In applicazione di tale norma e dei principi giurisprudenziali, il ricorso è stato respinto in rito, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Le motivazioni del ricorso patteggiamento inammissibile

Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra “illegalità della pena” e “profili commisurativi” della stessa. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo quando si contesta che la pena applicata sia illegale. Una pena è considerata illegale quando non è prevista dall’ordinamento giuridico per il reato contestato oppure quando, per specie o quantità, supera i limiti massimi fissati dalla legge.

Nel caso di specie, il ricorrente non contestava l’illegalità della pena in questi termini. Piuttosto, le sue censure riguardavano la “misura” della pena, ovvero la sua quantificazione concreta, derivante dal giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Questi aspetti, secondo la Corte, rientrano nei cosiddetti “profili commisurativi” della sanzione. Essi attengono alla discrezionalità del giudice nel determinare la pena entro i limiti edittali, applicando i criteri dell’articolo 133 del codice penale.

La Corte ha specificato che tali valutazioni, inclusa la misura delle diminuzioni o il bilanciamento delle circostanze, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. L’accordo tra accusa e difesa, che è alla base del rito speciale, implica un’accettazione della pena concordata, salvo che questa non sia, appunto, contraria alla legge in senso stretto. Poiché i motivi del ricorrente non rientravano in questa casistica, il suo ricorso patteggiamento inammissibile è stato correttamente rigettato.

Conclusioni

L’ordinanza in commento consolida un principio cruciale per la difesa tecnica nell’ambito dei riti alternativi. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che rinuncia a contestare nel merito la quantificazione della pena, a meno che non si verifichino palesi violazioni di legge nella sua determinazione. La sentenza evidenzia come il legislatore abbia voluto creare un sistema di impugnazioni limitato per le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la celerità e la stabilità delle decisioni basate su un accordo processuale. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover valutare con estrema attenzione, prima di sottoscrivere l’accordo, ogni aspetto relativo alla pena, poiché le possibilità di rimetterlo in discussione in una fase successiva sono estremamente circoscritte.

È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione delle circostanze attenuanti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., un ricorso di questo tipo è inammissibile. L’impugnazione è consentita solo se si contesta l’illegalità della pena (cioè se non è prevista dalla legge o supera i limiti legali), non per motivi legati alla sua quantificazione o al bilanciamento delle circostanze.

Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Cosa si intende per “illegalità della pena” ai fini dell’ammissibilità del ricorso contro un patteggiamento?
Per “illegalità della pena” si intende una sanzione che non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel reato, oppure una pena che, per specie o quantità, eccede i limiti massimi stabiliti dalla legge. Non rientrano in questa categoria le contestazioni sulla misura della pena determinata dal giudice all’interno dei limiti legali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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