Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Appello Non è Ammesso
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie alternative per la definizione del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise limitazioni riguardo la possibilità di impugnare la sentenza che ne consegue. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile perché basato su motivi non consentiti. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti indicazioni fornite dai giudici supremi.
Il Contesto del Caso: Appello Dopo il Patteggiamento
Due soggetti, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Savona, hanno deciso di presentare ricorso per cassazione. Il fulcro della loro doglianza non riguardava la correttezza del patto raggiunto con la pubblica accusa, né un errore nella qualificazione giuridica del reato o l’illegalità della pena concordata. La loro contestazione si concentrava esclusivamente sulla mancata applicazione di pene sostitutive, un aspetto che, a loro dire, avrebbe dovuto essere considerato.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha proceduto con una disamina preliminare, senza nemmeno entrare nel merito della richiesta dei ricorrenti. I giudici hanno infatti rilevato un vizio fondamentale che ha portato a una declaratoria di inammissibilità ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale.
La Suprema Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero chiuso e specifico di motivi. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione viola la legge.
I ricorrenti, nel caso di specie, non hanno sollevato alcuna di queste questioni. La loro lamentela sulla mancata applicazione di pene sostitutive è stata ritenuta un motivo generico e assertivo, del tutto estraneo all’oggetto dell’accordo di patteggiamento e, soprattutto, non rientrante nel novero dei motivi per cui è ammesso il ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua ordinanza, la Corte ha sottolineato che il patteggiamento si fonda su un accordo tra imputato e pubblico ministero. Le questioni che non fanno parte di tale accordo, come l’eventuale applicazione di pene sostitutive non concordate, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché i motivi proposti erano ‘non consentiti’, ovvero al di fuori del perimetro legale tracciato per questo tipo di impugnazione. La Corte ha agito con una procedura semplificata (‘de plano’) data l’evidente infondatezza del ricorso, che non necessitava di ulteriori approfondimenti in un’udienza pubblica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione rafforza un principio fondamentale della procedura penale: la scelta di un rito speciale come il patteggiamento implica l’accettazione delle sue regole, comprese le limitazioni sulle impugnazioni. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza è significativamente ridotta rispetto a un processo ordinario. È essenziale che ogni aspetto dell’accordo, comprese eventuali richieste di pene alternative, sia definito e concordato prima della ratifica del giudice. Presentare un ricorso basato su argomenti estranei a quelli legalmente previsti si traduce non solo in un rigetto, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame, dove i ricorrenti sono stati condannati a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dai ricorrenti, relativi alla mancata applicazione di pene sostitutive, non rientravano tra le specifiche ipotesi previste dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione.
Quali sono i motivi validi per presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo la Corte, i motivi validi sono limitati a questioni attinenti all’espressione della volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. 16490/24 EL COGNOME + 1
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità perché proposti per motivi non consentiti. Nel caso in esame entrambi i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, alla mancata applicazione di pene sostitutive, non rientranti nell’oggetto dell’accordo.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ciascuno, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2024