Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i confini invalicabili dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di un patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso patteggiamento non possa trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione il merito della vicenda processuale, una volta che le parti hanno liberamente raggiunto un accordo sulla pena. Questo principio è fondamentale per comprendere la natura e l’efficienza di questo rito speciale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Ferrara, emessa a seguito di un accordo di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto la ratifica del giudice, ha tentato di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, i motivi del ricorso sono stati ritenuti generici e, soprattutto, volti a sollevare censure non ammesse in questa sede.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza. Quando si sceglie la strada del patteggiamento, l’accordo tra accusa e difesa assume un ruolo centrale. Questo accordo, infatti, esonera il Pubblico Ministero dal suo tradizionale onere di provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Di conseguenza, la sentenza che recepisce tale patto non necessita di una motivazione complessa e articolata come quella che conclude un processo dibattimentale.
Perché la sentenza di patteggiamento sia considerata legittima, è sufficiente che il giudice compia le seguenti verifiche:
1. Corretta qualificazione giuridica: Il giudice deve accertare che il reato sia stato inquadrato correttamente dal punto di vista legale.
2. Assenza di cause di proscioglimento: Deve escludere la presenza di cause di non punibilità evidenti, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
3. Congruità della pena: La pena concordata deve essere proporzionata e adeguata ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.
Una volta che il giudice ha effettuato questi controlli, la sentenza è sufficientemente motivata e non può essere oggetto di un ricorso patteggiamento che miri a una nuova valutazione dei fatti.
La Decisione della Suprema Corte
In aderenza a questi principi, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata aveva rispettato tutti i passaggi richiesti dalla legge. Il Tribunale di Ferrara aveva recepito l’accordo, motivando la sua decisione con una descrizione sintetica del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la verifica sulla congruità della pena. Pertanto, i motivi sollevati dal ricorrente sono stati giudicati come un tentativo inaccettabile di rimettere in discussione il merito della causa, precluso dalla scelta stessa del rito alternativo.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dell’istituto del patteggiamento. Esso rappresenta una scelta processuale che implica la rinuncia delle parti a un accertamento dibattimentale pieno. L’accordo sulla pena, liberamente sottoscritto, costituisce il fulcro della decisione, e il controllo del giudice è limitato alla legalità e alla congruità di tale accordo. Permettere un’impugnazione nel merito significherebbe snaturare la funzione deflattiva e acceleratoria del rito, vanificando la scelta processuale dell’imputato stesso. La sentenza impugnata, avendo seguito pedissequamente l’iter logico-giuridico richiesto, è stata quindi ritenuta incensurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Chi sceglie il patteggiamento deve essere pienamente consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di legittimità specifici (ad esempio, un errore di calcolo della pena o una errata qualificazione giuridica evidente). Non è possibile, in un secondo momento, contestare l’accordo raggiunto o la valutazione dei fatti. La decisione della Cassazione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e conferma la sua natura di strumento processuale efficiente. Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento per riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo di patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova. L’appello non può essere utilizzato per una nuova valutazione dei fatti, ma solo per contestare specifici vizi di legittimità.
Cosa deve verificare il giudice prima di approvare un patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) e la congruità della pena concordata rispetto ai principi costituzionali (art. 27 Cost.).
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di FERRARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità delle doglianze, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 344 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2024.