Ricorso Patteggiamento Inammissibile: La Cassazione Fissa i Paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, rendendo di fatto il ricorso patteggiamento inammissibile se basato su motivi non espressamente consentiti dalla legge. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale, delineato a seguito della riforma del 2017, e offre importanti chiarimenti per la difesa tecnica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Novara. L’imputato, dopo aver concordato la pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, decideva di impugnare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. Il suo difensore presentava un ricorso lamentando essenzialmente due vizi: la violazione di legge e il difetto di motivazione.
Nello specifico, la difesa sosteneva che il giudice di primo grado non avesse effettuato un adeguato controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato e non avesse esposto in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto che giustificavano la decisione di accogliere il patteggiamento.
Le ragioni del Ricorso Patteggiamento Inammissibile
Il difensore dell’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di patteggiamento basandosi su presunti errori del giudice di merito. L’argomentazione principale verteva sul mancato esercizio del potere-dovere del giudice di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del reato concordata tra accusa e difesa. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto motivare in modo più approfondito le ragioni per cui riteneva congrua la pena e corretta la definizione del reato, anche in relazione alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata (citando la sentenza n. 4727 del 2018), è inammissibile un ricorso che deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
In altre parole, una volta che l’imputato sceglie la via del patteggiamento, accetta implicitamente sia la qualificazione del fatto sia la congruità della pena, rinunciando a contestare questi aspetti in sede di legittimità. Il controllo della Cassazione è limitato a poche e specifiche ipotesi, tra cui non rientrano quelle sollevate dal ricorrente.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso de plano, ovvero con una procedura semplificata senza udienza, e ha condannato il ricorrente, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze processuali significative. La riforma del 2017 ha voluto deflazionare il carico della Corte di Cassazione, impedendo ricorsi meramente dilatori o basati su motivi che contraddicono la natura stessa dell’accordo sulla pena. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla sussistenza di cause di non punibilità deve essere compiuta con la massima attenzione prima di accedere al rito speciale, poiché gli spazi per un ripensamento successivo sono estremamente ridotti. Il ricorso patteggiamento inammissibile è la regola per tutti i motivi non espressamente previsti dalla legge, con conseguenze economiche non trascurabili per chi tenta di percorrere questa strada senza fondamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto errore nella qualificazione giuridica del fatto?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se lamenta il mancato controllo sulla qualificazione giuridica del fatto o l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento.
Quale norma limita la possibilità di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
La norma chiave è l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata equitativamente dalla Corte (in questo caso, tremila euro), in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVA MILANESE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Novara applicava a NOME COGNOME la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato controllo sull qualificazione giuridica del fatto e alla concisa esposizione dei motivi di fatto e di dirit cui si fondava la decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il
quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronu sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte pr dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determi equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024
L’estensore
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