Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il procedimento in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta delle conseguenze significative, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono strettamente limitati dalla legge.
I Fatti del Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. L’imputato lamentava, in sostanza, che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente motivato le ragioni per cui non sussistevano le condizioni per una pronuncia di proscioglimento. In altre parole, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché, nonostante l’accordo sulla pena, non fosse possibile assolvere l’imputato.
Limiti e Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso con una procedura de plano, ovvero senza udienza formale, e ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che disciplinano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: I Motivi Tassativi
Il punto centrale della decisione è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco chiuso e tassativo dei motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono:
1. Vizi nella volontà dell’imputato: se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza non corrisponde alla richiesta di pena concordata tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste quattro categorie è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha osservato che i motivi presentati dal ricorrente non rientravano in alcuno dei casi previsti dalla legge. La doglianza relativa alla ‘mancanza di motivazione sulla insussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato una pronuncia di proscioglimento’ è estranea al perimetro dell’impugnazione consentita. Scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta una definizione rapida del processo rinunciando a contestare nel merito l’accusa, salvo i profili di legalità specificamente tutelati dalla norma. Pertanto, non è possibile, in sede di Cassazione, rimettere in discussione l’assenza delle condizioni per un’assoluzione, argomento che appartiene al giudizio di merito.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Presentare un ricorso basato su motivi non previsti dalla legge non solo è inutile, ma anche dannoso. La dichiarazione di inammissibilità comporta, infatti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di valutare attentamente i presupposti e i limiti di un ricorso patteggiamento prima di intraprendere la via dell’impugnazione, per evitare conseguenze negative sia in termini procedurali che economici.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui si può ricorrere, escludendo ogni altra doglianza.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentre nel caso in esame il ricorso cont in entrambi i motivi la mancanza di motivazione sulla insussistenza delle condizioni ch avrebbero legittimato una pronuncia di proscioglimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente