Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie più battute per una definizione rapida del processo penale. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso: L’Appello contro il Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato, condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona per concorso nel reato di cui all’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990) a seguito di patteggiamento, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su un presunto vizio di motivazione riguardo la sua responsabilità penale e su un’errata applicazione dei criteri di valutazione della prova. In sostanza, l’imputato tentava di rimettere in discussione il merito della sua colpevolezza, un aspetto che si presume accettato con la richiesta stessa di patteggiamento.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una precisa norma procedurale, il comma 2-bis dell’articolo 444 del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze concordate, limita drasticamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I Limiti Imposti dalla Legge
La legge stabilisce che il ricorso è consentito esclusivamente per contestare:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una pronuncia diversa da quella concordata tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. superiore ai massimi edittali) o se la misura di sicurezza è illegittima.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure mosse dal ricorrente – relative alla valutazione della prova e alla motivazione sulla responsabilità – sono palesemente estranee al catalogo tassativo previsto dalla norma. Tentare di contestare l’accertamento dei fatti o la valutazione di colpevolezza in sede di impugnazione di un patteggiamento è un’operazione non permessa, poiché la scelta di questo rito speciale implica proprio la rinuncia a contestare tali aspetti in cambio di uno sconto di pena.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, se i motivi di ricorso non rientrano nella griglia specificata dall’art. 444, comma 2-bis, c.p.p., l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo l’impossibilità di esaminare le ragioni del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, fissata nel caso di specie in tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito per la difesa: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta raggiunto l’accordo con la pubblica accusa e ottenuto il via libera del giudice, le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi di natura puramente procedurale o di legalità della pena. Qualsiasi tentativo di utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito è destinato a fallire, trasformando il ricorso patteggiamento inammissibile in un esito non solo prevedibile, ma anche oneroso per l’imputato.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione tramite ricorso per Cassazione è permessa solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dalla legge.
Per quali motivi si può fare ricorso in Cassazione contro un patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli previsti dalla legge?
Se i motivi del ricorso sono estranei a quelli tassativamente indicati dalla legge, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 22/02/1999
avverso la sentenza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME imputato del concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità e l’erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova;
Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuto che l’evidente estraneità al predetto novero delle censure difensive imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
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Il Presidente