Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più tecniche e delicate della procedura penale. Sebbene il patteggiamento (tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”) sia un accordo tra accusa e difesa, la sentenza che ne deriva non è immune da impugnazione. Tuttavia, i motivi per cui si può ricorrere sono estremamente limitati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di chiarire i confini di questa impugnazione, sottolineando le conseguenze di un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Biella per il reato di furto aggravato in abitazione. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza. I motivi addotti si concentravano su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, in particolare riguardo alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo del giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento quando ne ricorrono i presupposti, anche in caso di accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte non riguarda il merito delle accuse, ma la stessa ammissibilità del ricorso. La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103/2017, nota come “Riforma Orlando”), stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Questi motivi sono circoscritti e non consentono una rivalutazione generale della vicenda processuale. Il legislatore ha voluto così bilanciare il diritto alla difesa con l’esigenza di stabilità delle sentenze che recepiscono un accordo tra le parti. Proporre un ricorso patteggiamento per ragioni diverse da quelle espressamente previste espone il ricorrente a una sicura declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno agito applicando la procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di definire il procedimento senza formalità quando la causa di inammissibilità è palese.
Nel dettaglio, la Corte ha osservato che i motivi sollevati dal ricorrente – ossia la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p. – non rientrano nell’elenco di quelli deducibili ai sensi del già citato art. 448, comma 2-bis. La legge, infatti, esclude esplicitamente che si possa contestare in Cassazione la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti per un’assoluzione immediata. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a far valere tali questioni nel successivo grado di giudizio. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento giuridico sin dall’origine.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso ai mezzi di impugnazione non è incondizionato, specialmente nel contesto dei riti alternativi come il patteggiamento. La scelta di questo rito processuale comporta benefici (sconto di pena) ma anche delle rinunce, tra cui quella di contestare la decisione su un’ampia gamma di motivi.
Le implicazioni pratiche sono significative. Un ricorso presentato al di fuori dei binari legali non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcitoria per l’impegno di risorse giudiziarie e deterrente contro la proposizione di impugnazioni manifestamente infondate.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specificamente elencati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), che non includono, ad esempio, la contestazione sulla sussistenza dei presupposti per un’assoluzione immediata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Perché la Corte ha deciso senza una udienza formale?
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che le consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso “senza formalità” quando la causa di inammissibilità è evidente, come in questo caso, accelerando così la procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BIELLA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza c quale il Tribunale di Biella ha recepito l’accordo delle parti su una pena per il aggravato in abitazione (in Biella, 18/12/2021);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della l 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena motivi (dedotti violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presuppo pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell’art. bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al p delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cor 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024