Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando l’Appello è Precluso
La sentenza di patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica che chiude il processo in modo rapido. Tuttavia, questa scelta comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza i confini entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge. Analizziamo la decisione per capire le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero per reati legati agli stupefacenti, aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP. La difesa lamentava una presunta erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. In particolare, le critiche si concentravano su due aspetti: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena concretamente applicata, seppur frutto di un accordo.
I limiti al ricorso patteggiamento inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017). Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito esclusivamente per un elenco tassativo di motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. supera i limiti massimi edittali).
I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dalla difesa, relative alla valutazione delle attenuanti generiche e all’adeguatezza della pena concordata, non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato che l’accordo tra le parti, che sta alla base del patteggiamento, cristallizza anche la valutazione sulla pena, rendendo irrilevanti successive contestazioni sulla sua congruità o sulla mancata concessione di ulteriori sconti, come le attenuanti generiche. Presentare un ricorso per tali motivi equivale a tentare di rimettere in discussione il patto stesso, un’azione non permessa dalla normativa vigente.
Inoltre, la Corte ha specificato che, data la manifesta infondatezza dei motivi, la decisione di inammissibilità è stata adottata con la procedura semplificata ‘de plano’, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura, applicabile ai ricorsi avverso sentenze di patteggiamento, consente alla Corte di decidere senza formalità d’udienza, accelerando la definizione del procedimento. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la scelta del patteggiamento è una via processuale che preclude quasi ogni possibilità di impugnazione sulla quantificazione della pena. La difesa deve essere pienamente consapevole che, una volta raggiunto l’accordo, non sarà più possibile contestare aspetti discrezionali come la concessione delle attenuanti. Il ricorso patteggiamento inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta i rigidi paletti imposti dal legislatore. La decisione serve da monito: le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento devono essere fondate esclusivamente sui motivi tassativamente indicati dalla legge, pena la loro immediata reiezione con conseguenze economiche per l’imputato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, la contestazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, pertanto, un ricorso basato su tale motivo è inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, spesso con una procedura semplificata ‘de plano’. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi episodi riguardanti la violazione della legge stupefacenti.
A motivi di ricorso la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena in concreto applicata.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione, trattandosi di pena non illegale, corrispondente a quella risultante dall’accordo raggiunto tra le parti.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 settembre 2024
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