Ricorso Patteggiamento Inammissibile: La Cassazione Fissa i Paletti
Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la linea dura, dichiarando un ricorso patteggiamento inammissibile e chiarendo i confini molto stretti entro cui è possibile contestare un accordo sulla pena. La pronuncia sottolinea come la riforma legislativa del 2017 abbia limitato drasticamente i motivi di appello, con l’obiettivo di definire più rapidamente i procedimenti basati su un accordo tra le parti.
Il Caso: Un Appello Contro il Patteggiamento
Due soggetti, condannati in primo grado tramite patteggiamento per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale della loro contestazione era un presunto ‘vizio di motivazione’. Sostenevano che il giudice di primo grado si fosse limitato a utilizzare ‘formule di stile’ senza fornire una reale giustificazione sul perché non fossero presenti le condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento: Analisi Normativa
La Corte Suprema, nel valutare i ricorsi, ha applicato la normativa introdotta con la Legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha modificato in modo significativo le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In particolare, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso. Essi sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso non libero e consapevole).
* Mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco ristretto non può essere preso in considerazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ma per ragioni distinte che evidenziano due diversi ostacoli procedurali.
Per il primo ricorrente, l’inammissibilità è derivata da un vizio di forma: l’impugnazione era stata presentata personalmente dall’imputato. La legge, invece, stabilisce che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento deve essere proposto esclusivamente tramite un difensore iscritto all’apposito albo speciale. Questa è una condizione imprescindibile.
Per il secondo ricorrente, il problema era di natura sostanziale. Il motivo addotto, ovvero il vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento, non rientra nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis. La Corte ha ribadito che il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento su aspetti generali, concentrando il controllo di legittimità solo su vizi specifici e gravi. Pertanto, un ricorso patteggiamento inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un istituto che mira a una rapida definizione del processo e, per questo, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso per riaprire una discussione sul merito della vicenda o sulla valutazione del giudice, a meno che non si configuri uno dei quattro vizi specificamente previsti dalla norma. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende (€ 4.000 ciascuno) rafforza ulteriormente l’effetto deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono il generico vizio di motivazione, specialmente riguardo alle cause di proscioglimento dell’art. 129 cod. proc. pen.
Chi può presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso può essere proposto solo tramite un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Come dimostra il caso in esame, un ricorso presentato personalmente dall’imputato è dichiarato inammissibile.
Quali sono le uniche ragioni valide per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avver sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in reato di cui all’art.73 DPR 309/1990.
Gli esponenti deducono vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine all proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la r patteggiamento che la relativa imptrativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo a mezzo difensore iscritto all’albo speciale ed inoltre, contro la sentenza di applicazione artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare che il COGNOME ha presentato personalmente il ricors i vizi lamentati dal COGNOME NOME non rientrano tra i motivi prospettabili con i cassazione.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condann ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila c determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle amm
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigere estensore
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