Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo più rapido. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando un ricorso patteggiamento inammissibile viene dichiarato tale, evidenziando le strette maglie normative introdotte dalla riforma del 2017.
Il caso in esame
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa lamentava una ‘omessa motivazione’ da parte del giudice di merito riguardo al bilanciamento tra la recidiva (una circostanza aggravante) e le circostanze attenuanti generiche, che erano state giudicate equivalenti.
In sostanza, secondo il ricorrente, il giudice non aveva spiegato a sufficienza le ragioni per cui non aveva fatto prevalere le attenuanti sull’aggravante della recidiva, cosa che avrebbe potuto portare a una pena inferiore. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte.
La decisione sul ricorso patteggiamento inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su una regola chiara, introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, che ha modificato il codice di procedura penale.
Secondo l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici e limitati. Le censure proposte dal ricorrente, relative alla valutazione delle circostanze, non rientrano in questo elenco tassativo.
Le motivazioni della Corte
I giudici hanno spiegato che la legge ha volutamente ristretto le possibilità di appello contro le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità di un accordo raggiunto tra accusa e difesa. Un ricorso per patteggiamento può essere considerato ammissibile solo se riguarda:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente.
2. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo sbagliato.
3. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
Poiché il motivo del ricorso – la critica al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti – non appartiene a nessuna di queste categorie, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze è considerata una questione di merito, esclusa dal novero dei motivi di ricorso validi in questo contesto.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la riforma del 2017 ha blindato le sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione. La conseguenza pratica è che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le parti devono essere consapevoli che la sentenza potrà essere messa in discussione solo per vizi gravi e specificamente previsti dalla legge. Questioni relative alla motivazione su aspetti discrezionali del giudice, come il bilanciamento delle circostanze, sono ormai escluse. Per il ricorrente, l’esito è stato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotti con la riforma del 2017.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, un’erronea qualificazione giuridica del fatto, la mancata corrispondenza tra la richiesta di pena e la sentenza, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se il motivo del ricorso non rientra tra quelli previsti dalla legge?
Se il motivo del ricorso non rientra nell’elenco previsto, come nel caso di contestazioni sul bilanciamento delle circostanze, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33082 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/03/1990
avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Busto Arsizio che gli ha applicato la pena ritenuta d giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa deduce omessa motivazione in ordine al bilanciamento in termini di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere . dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuri del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità dell della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 d 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente , al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025