Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVERETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che l’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (a decorrere del 3 agosto 2017), prevede che, nel caso di un provvedimento emesso a seguito di giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza».
Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell’intervento riformatore è consistita nell’esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Ai sensi di tale norma, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
È evidente che l’intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un’analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull’affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall’imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all’implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.
Pertanto, nel caso di specie, il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità perché, oltre a essere generico, è proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione detia causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024