Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che il giudice ha ratificato l’accordo tra accusa e difesa, quali sono le possibilità di impugnare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi confini del ricorso, chiarendo perché un ricorso patteggiamento inammissibile è una conseguenza quasi certa quando i motivi non rientrano in un elenco tassativo. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere la logica dietro le limitazioni introdotte dalla Riforma Orlando.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, decideva di impugnare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Attraverso il proprio difensore, presentava ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento invece di applicare la pena concordata, contestando così la valutazione sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Quando il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “palesemente inammissibile” senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda su una precisa evoluzione normativa che ha ristretto notevolmente i motivi per cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento.
I Motivi di Inammissibilità dopo la Riforma Orlando
Il punto cruciale della decisione risiede nell’impatto della legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa legge ha modificato le regole del gioco per le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. A partire dal 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso per cassazione solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza del giudice non corrisponde alla richiesta di pena concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
La Corte ha sottolineato che qualsiasi motivo al di fuori di questo elenco, come quelli relativi alla valutazione delle prove, all’affermazione di responsabilità o alla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non è più ammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Poiché il ricorso dell’imputato era incentrato proprio sulla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento, e quindi sulla valutazione di merito della sua colpevolezza, esso si poneva al di fuori del perimetro consentito dalla legge. Il legislatore ha voluto limitare le impugnazioni per dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, considerandole il frutto di un accordo volontario tra le parti. Contestare l’esito di tale accordo sulla base di una diversa valutazione delle prove è una facoltà che la legge non riconosce più.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, viene inflitta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente una certa definizione del processo, rinunciando a contestare nel merito la propria responsabilità in successive fasi di giudizio. Le uniche porte per un’impugnazione restano aperte per vizi procedurali o errori giuridici specifici e gravi. La decisione di presentare un ricorso deve quindi essere attentamente ponderata, poiché un ricorso patteggiamento inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato.
Per quali motivi è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Dopo la riforma del 2017, il ricorso è consentito solo per quattro motivi specifici: vizi nella formazione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
È possibile contestare la valutazione delle prove o la mancata assoluzione in un ricorso contro un patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che i motivi legati all’affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientrano più tra quelli ammessi per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dat.a.a3.0,4se-a4e-pa-Ft i ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenz indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanzi processuale, e vizio motivazionaie in relazione alla mancata pronuncia di una s tenza di proscioglimento.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarars senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dal 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imput difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificaz ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione q come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabili alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 17/09/2024