Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di impugnazioni, chiarendo quando un ricorso patteggiamento inammissibile diventa una conseguenza inevitabile. La decisione analizza i limiti del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Questo caso offre uno spaccato fondamentale sulla procedura penale e sulle strategie difensive.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (il cosiddetto patteggiamento), otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma una sentenza di applicazione della pena per una serie di reati, tra cui frode informatica e furto. Successivamente, il difensore dell’imputato decideva di impugnare tale sentenza, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era unico e specifico: si lamentava la nullità della sentenza per un presunto difetto di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente verificato l’insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza nemmeno la necessità di un’udienza, con una procedura definita “de plano”. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte fonda la sua decisione su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha limitato in modo significativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La disposizione stabilisce chiaramente che non è possibile contestare l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La logica del legislatore è quella di dare stabilità alle sentenze concordate, evitando impugnazioni dilatorie o basate su aspetti che avrebbero dovuto essere ponderati prima di raggiungere l’accordo sulla pena.
Il supremo collegio ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 4727 del 2018), confermando che questo tipo di motivo di ricorso è espressamente escluso dalla legge. Pertanto, la doglianza del ricorrente era, in partenza, priva di fondamento giuridico, rendendo il ricorso patteggiamento inammissibile in modo manifesto. La decisione di procedere “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p. è la diretta conseguenza di questa manifesta inammissibilità, permettendo alla Corte di definire rapidamente il procedimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate questioni in un’eventuale fase di impugnazione. La difesa deve essere pienamente consapevole che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di rimettere in discussione la decisione sono estremamente limitate. Contestare la mancata valutazione di un’ipotesi di assoluzione non è più una via percorribile. La decisione della Cassazione serve da monito: le impugnazioni devono basarsi esclusivamente sui motivi tassativamente previsti dalla legge, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni pecuniarie che possono essere anche significative, come nel caso di specie.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non abbia valutato le condizioni per un’assoluzione?
No, secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si deduca l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3.000 euro.
In che modo la Corte di Cassazione decide su un ricorso palesemente inammissibile come questo?
La Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con un’ordinanza “de plano”, ovvero senza una formale udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, quando il ricorso si basa su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47944 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO NN FATTO
1.1 Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 19 dicembre 2022, applicava a COGNOME la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di cui agli artt. 640 t 625, 497 bis cod.pen. allo stesso ascritti.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att cod.proc.pen.: nullità dell’impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine a insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto essere dichiarat inammissibile.
Ed invero, secondo l’interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordin “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2023
IL PRESIDENTE
Luciani Imperiali