Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso è Inammissibile?
Il ricorso patteggiamento in appello, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017 attraverso l’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma i suoi confini sono ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali siano i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di tale accordo. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere la logica del legislatore e l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura in secondo grado, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato tale intesa. Il motivo del ricorso era un presunto vizio di motivazione: a suo dire, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato se le circostanze attenuanti generiche dovessero essere concesse nella loro massima estensione (riduzione di un terzo della pena). In sostanza, pur avendo accettato una determinata pena, l’imputato lamentava una mancata valutazione di merito da parte del giudice d’appello.
I limiti del ricorso patteggiamento in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Gli Ermellini hanno richiamato un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui il ricorso patteggiamento in appello è un’opzione estremamente limitata. L’accordo tra le parti, una volta recepito dal giudice, può essere messo in discussione solo per motivi specifici che attengono alla genesi e alla correttezza formale dell’accordo stesso. Non è possibile, invece, sollevare questioni che riguardano il merito della decisione, come la valutazione sulla congruità della pena o la misura delle circostanze attenuanti.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dell’istituto. Il patteggiamento in appello si basa sulla volontà concorde delle parti di definire il processo. Pertanto, l’impugnazione in Cassazione è consentita solo ed esclusivamente quando si contesta:
1. Un vizio nella formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o inganno.
2. Un difetto nel consenso del pubblico ministero: qualora manchi o sia viziato il consenso dell’accusa all’accordo.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice: se la sentenza emessa dal giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Nel caso in esame, il motivo addotto dal ricorrente – la mancata valutazione sulla massima estensione delle attenuanti – non rientrava in nessuna di queste categorie. La Corte ha infatti accertato che la pena inflitta era esattamente quella concordata, comprensiva della riduzione per le attenuanti generiche nella misura pattuita. Di conseguenza, non vi era alcuno spazio per una rivalutazione di merito in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma la rigidità dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello. Chi sceglie questa via processuale accetta consapevolmente la pena concordata, rinunciando a sollevare questioni di merito. La possibilità di ricorrere in Cassazione è una garanzia residuale, posta a tutela della genuinità del consenso e della corretta trasposizione dell’accordo nella decisione finale del giudice, ma non può diventare uno strumento per rimettere in discussione valutazioni che le parti stesse hanno condiviso e accettato.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati, che non riguardano il merito della decisione.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in appello?
I motivi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi a vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero o al caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo raggiunto.
La valutazione delle circostanze attenuanti può essere un motivo di ricorso contro un patteggiamento in appello?
No. Se la pena finale irrogata dal giudice, inclusa la riduzione per le circostanze attenuanti, corrisponde esattamente a quella concordata tra le parti, la sua valutazione di merito non può costituire un valido motivo di ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15703 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle arti•
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
6J–)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte d’appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente – vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 133 cod. proc. pen., per non avere la suddetta Corte di appello verificato, nel ratificare l’accordo intervenuto, se le circostanze attenuanti generiche dovessero essere riconosciute nella misura massima di un terzo – non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a COGNOME esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche con riguardo alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente /