Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Nuovi Limiti Imposti dalla Riforma
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso patteggiamento a seguito delle recenti modifiche legislative. Questa decisione sottolinea come la scelta di accedere a un rito alternativo come l’applicazione della pena su richiesta delle parti comporti conseguenze precise anche sul piano delle impugnazioni. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le conclusioni a cui sono giunti i giudici di legittimità.
Il Caso: Un Ricorso Basato sulla Motivazione della Sentenza
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato lamentava che la sentenza non fosse adeguatamente motivata in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato per cui era stato condannato. In sostanza, si contestava al giudice di primo grado di non aver spiegato a sufficienza le ragioni per cui riteneva provata la sua colpevolezza, un aspetto che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere vagliato prima di accogliere l’accordo tra accusa e difesa.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa norma introdotta da una recente riforma del processo penale. Questa modifica ha circoscritto in modo molto netto i motivi per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, escludendo di fatto un controllo generale sulla motivazione.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma sui Motivi di Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che, a seguito della riforma, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: Se l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Difetto di correlazione: Se vi è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti nell’accordo e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Errata qualificazione giuridica: Se il fatto è stato inquadrato in una norma penale sbagliata.
4. Illegalità della pena: Se la pena applicata o la misura di sicurezza disposta sono contrarie alla legge.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla carenza di motivazione sulla sussistenza della fattispecie di reato, non rientra in nessuna di queste categorie tassative. Pertanto, il ricorso è stato considerato inammissibile a priori, senza nemmeno entrare nel merito della questione. La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità senza le formalità di un’udienza pubblica quando le ragioni sono così evidenti.
Le Conclusioni: Cosa Cambia in Pratica
Questa ordinanza conferma una tendenza legislativa e giurisprudenziale volta a rendere la sentenza di patteggiamento un atto processuale più stabile e meno soggetto a impugnazioni dilatorie. Per l’imputato, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ancora più ponderata, poiché le possibilità di rimetterla in discussione in Cassazione sono state drasticamente ridotte. Il controllo di legittimità è ora limitato a vizi specifici e gravi, escludendo censure più generali sull’apparato motivazionale della sentenza. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come nel caso di specie, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, ovvero la presunta carenza di motivazione sulla sussistenza del reato, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione?
Secondo la normativa vigente, i soli motivi ammessi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43577 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43577 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di TRANI
Wto avviso alle pFtiT
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di NOME COGNOME, nella parte in cui non vi sarebbe adeguata motivazione «in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie»;
considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione dell volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o de misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023