Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Impugnazione per Cassazione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti imposti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Comprendere questi limiti è fondamentale per evitare di incorrere in un Ricorso Patteggiamento inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme la decisione per fare chiarezza su un tema cruciale della procedura penale.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di un Tribunale italiano. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la sentenza lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, invece di applicare la pena concordata.
La richiesta, quindi, non verteva su un errore procedurale o sull’illegalità della pena, ma mirava a ottenere una rivalutazione nel merito della propria posizione, contestando l’affermazione di responsabilità implicita nell’accordo di patteggiamento.
La Riforma e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, basando la sua decisione sulle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa normativa ha significativamente ristretto i motivi per cui è possibile presentare un Ricorso Patteggiamento in Cassazione.
A partire dal 3 agosto 2017, la legge stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi specifici e tassativi, quali:
* Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
* Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica: se il reato è stato classificato in modo errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Come sottolineato dalla Corte, sono stati esclusi tutti i motivi di ricorso che attengono alla valutazione della prova e all’affermazione della responsabilità penale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che le censure mosse dal ricorrente – relative alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento – rientrano proprio tra quelle non più ammesse dalla legge. La richiesta di un’assoluzione nel merito presuppone una valutazione della prova e della responsabilità che è preclusa in sede di legittimità quando si impugna un patteggiamento. L’ordinamento, con la riforma del 2017, ha voluto rendere più stabile e definitivo l’accordo tra le parti, limitando le possibilità di rimetterlo in discussione se non per vizi gravi e specificamente individuati.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza nemmeno la necessità di fissare un’udienza formale, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti conseguenze pratiche. Chi intende presentare un Ricorso Patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di successo sono limitate ai soli vizi procedurali e di legalità della pena previsti dalla legge. Tentare di contestare l’accordo sul merito della colpevolezza è una strada non percorribile e destinata all’insuccesso.
Inoltre, l’inammissibilità del ricorso comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare impugnazioni presentate senza una reale base giuridica, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Corte di Cassazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione nel merito?
No. A seguito della riforma del 2017, non è più possibile proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per motivi che riguardano l’affermazione di responsabilità o la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POGGIARDO il 15/04/1989
avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai se degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, a difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione g ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinenti all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/02/2025