Ricorso Patteggiamento: I Motivi Tassativi per l’Accesso in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che delimitano l’accesso al giudizio di legittimità per le sentenze di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso per cassazione patteggiamento sia un rimedio eccezionale, esperibile solo per un numero chiuso di motivi. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere la portata della normativa e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Tribunale, decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale del ricorrente si concentrava su un presunto vizio della sentenza: la mancata verifica, da parte del giudice di merito, della possibile sussistenza di cause di proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato lamentava che il giudice avesse ratificato l’accordo senza prima accertarsi che non vi fossero le condizioni per una sua completa assoluzione.
La Questione Giuridica: I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente limitato le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di dare maggiore stabilità alle sentenze emesse con questo rito speciale, evitando ricorsi puramente dilatori.
I motivi ammessi sono esclusivamente quattro:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista).
Qualsiasi altro motivo addotto dal ricorrente è, per espressa previsione normativa, inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione è stata presa con procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, a testimonianza della palese infondatezza del motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno semplicemente constatato che il motivo sollevato dal ricorrente – la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuno dei quattro casi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza sul punto, evidenziando come la scelta del legislatore sia stata chiara nel voler escludere dal novero dei motivi di ricorso ogni doglianza che non attenga ai vizi specificamente indicati. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da importante monito per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento. La pronuncia conferma che la strada del ricorso in Cassazione è estremamente stretta e percorribile solo in presenza di vizi ben definiti. Tentare di impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli previsti dalla legge non solo si rivela un’azione infruttuosa, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Pertanto, prima di intraprendere un’azione legale di questo tipo, è fondamentale una scrupolosa analisi della sussistenza di uno dei motivi ammessi dalla normativa vigente.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali vizi della volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancata verifica di cause di proscioglimento è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso ammessi, rendendo un’impugnazione basata su tale doglianza inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
d
ato avviso alle parti
udita la relazione svolta dr/Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito;
considerato che il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pen o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato che l’imputato ha lamentato la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (ex multis: Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024