Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto dopo le riforme legislative che ne hanno limitato le possibilità di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire quali sono i motivi per cui un ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere dichiarato inammissibile, ribadendo la natura eccezionale di questo strumento.
I Fatti del Caso Processuale
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di un tribunale di merito, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era il cosiddetto ‘vizio di motivazione’. In sostanza, si contestava il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nel redigere la sentenza, ritenendolo carente o contraddittorio.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha immediatamente evidenziato come il ricorso presentato fosse destinato a un esito negativo. La questione centrale ruota attorno ai limiti imposti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, ha circoscritto in modo molto preciso le ragioni per cui sia l’imputato che il pubblico ministero possono impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: I Motivi Tassativi
La legge stabilisce che il ricorso patteggiamento è ammesso esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora l’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento sia stata viziata.
2. Difetto di correlazione: Se c’è una discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge per specie o quantità.
Come si può notare, il ‘vizio di motivazione’ non è incluso in questo elenco tassativo. La scelta del legislatore è stata quella di stabilizzare rapidamente le sentenze che derivano da un accordo tra le parti, limitando le impugnazioni a vizi di natura strutturale e oggettiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha fondato la sua decisione proprio sulla base di questa chiara previsione normativa. I giudici hanno osservato che il ricorrente non solo aveva sollevato un motivo non consentito dalla legge (il vizio di motivazione), ma non aveva neppure tentato di ricondurre le sue lamentele a uno dei quattro vizi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto in contrasto con la normativa vigente e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel merito.
La decisione è stata accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve prestare la massima attenzione ai motivi che intende sollevare. Non è sufficiente una generica contestazione della sentenza, ma è necessario individuare uno specifico vizio tra quelli, e solo quelli, elencati dalla legge. La finalità è quella di evitare ricorsi puramente dilatori e di conferire certezza giuridica alle sentenze basate sull’accordo delle parti, garantendo al contempo la possibilità di rimediare a errori gravi e specifici. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento richiede un’analisi tecnica e rigorosa, focalizzata esclusivamente sulle casistiche ammesse dalla norma.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici e limitati motivi elencati tassativamente dalla legge.
Quali sono i motivi specifici per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi sono: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/02/1982
avverso la sentenza del 20/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COMO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce nell’interesse di NOME COGNOME il v zio di motivazione.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bi!:, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pel cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la tenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senlenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi dedueibili e tantomeno specificati;
tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ic , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende’.
Così deciso in Roma il 14.3.2025