Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, specialmente dopo le modifiche legislative che ne hanno ristretto l’ambito di applicazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante occasione per ribadire i confini invalicabili di questo strumento di impugnazione, delineando con precisione i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
Il caso: un appello contro la sentenza di patteggiamento
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Tribunale, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo all’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) e la congruità della pena concordata.
In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente spiegato perché non sussistessero le cause per un’assoluzione, limitandosi a ratificare l’accordo tra accusa e difesa.
I limiti del ricorso patteggiamento dopo la Riforma Orlando
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sulla disciplina introdotta dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questa legge ha modificato l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilendo un elenco tassativo e limitato di motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la normativa vigente, il ricorso è ammesso esclusivamente per contestare:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato prestato liberamente).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha chiarito che la riforma ha volutamente escluso la possibilità di contestare in Cassazione il difetto di motivazione sia sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento, sia sulla congruità della pena. A fronte dell’onere del giudice di accertare comunque tali aspetti, l’eventuale omissione della relativa motivazione non è più un vizio censurabile in sede di legittimità.
Il legislatore, con la riforma del 2017, ha inteso deflazionare il carico della Corte di Cassazione, stabilizzando più rapidamente le sentenze di patteggiamento e limitando le impugnazioni a vizi di natura sostanziale e non meramente formale o valutativa. Di conseguenza, lamentele come quelle sollevate nel caso di specie esulano completamente dal perimetro del ricorso ammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, le implicazioni sono chiare: la scelta del patteggiamento è una decisione che comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione. È fondamentale che la difesa e l’imputato siano pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate ai soli e gravi vizi elencati dalla legge. Qualsiasi doglianza relativa all’apprezzamento del giudice sulla non evidenza di cause di assoluzione o sulla giustezza della pena concordata non troverà accoglimento in Cassazione, portando a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Dopo la riforma del 2017, per quali motivi si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
È possibile proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È possibile contestare la sentenza di patteggiamento per mancata motivazione sulla possibilità di proscioglimento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito della riforma introdotta con la L. 103/2017, il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non è più un motivo valido per il ricorso.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41804 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 02/12/2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1882/2025
NOME COGNOME
CC – 02/12/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2025 del TRIBUNALE di Chieti
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, ex art. 444 del codice di rito, in data 29.9.2025, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come è parimenti escluso il difetto di motivazione sulla congruità della pena.
Sicché, a fronte dell’onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, e di valutare la congruità della pena, l’eventuale omissione della motivazione su tali punti, a seguito dell’indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o della congruità della pena (laddove, peraltro, nel caso di specie vi è motivazione in ordine ad entrambi gli aspetti oggetto di censura).
E, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME