Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Sebbene l’accordo sulla pena sia una scelta processuale che definisce il giudizio, la legge prevede dei casi specifici in cui la sentenza può essere impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i confini di questa impugnazione, stabilendo che non ogni doglianza può aprire le porte a un nuovo esame della vicenda. Analizziamo insieme la decisione per capire quali sono gli unici motivi validi per contestare una sentenza di patteggiamento.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia. L’imputato, d’accordo con la Procura, aveva concordato una pena di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa per i reati di tentata rapina e violazione delle misure di prevenzione. Questa pena era stata calcolata come aumento in continuazione con fatti già giudicati con una precedente sentenza irrevocabile.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza, sollevando una questione di natura procedurale.
I Motivi del Ricorso: La Mancata Motivazione sul Proscioglimento
Il cuore del ricorso si basava su un presunto vizio della sentenza: la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui non aveva ritenuto di poter prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Questo articolo impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare d’ufficio l’assoluzione se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto. La difesa, in sostanza, sosteneva che il giudice avrebbe dovuto motivare sul perché non sussisteva una di queste cause di non punibilità, anche in presenza di un accordo tra le parti.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, accogliendo un approccio rigoroso e formale. I giudici hanno chiarito che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’eccezione, non la regola, e può avvenire solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questi motivi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà delle parti (ad esempio, un consenso viziato).
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Applicazione di una pena o di una misura di sicurezza illegale.
La contestazione mossa dal ricorrente, relativa al presunto difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un’interpretazione letterale e consolidata della norma. I giudici hanno sottolineato che la riforma legislativa (legge n. 103/2017) ha volutamente limitato la possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità di questo rito speciale. Consentire un sindacato sulla motivazione relativa al proscioglimento significherebbe snaturare l’istituto, trasformandolo in un’occasione per rimettere in discussione il merito della vicenda, che le parti hanno invece scelto di definire con un accordo.
Citando precedenti sentenze (come la n. 1032/2020 e la n. 33725/2021), la Cassazione ha ribadito che la verifica sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere oggetto di un motivo di ricorso autonomo. Questa valutazione può essere effettuata d’ufficio dalla stessa Corte solo a una condizione: che il ricorso sia stato presentato per uno dei motivi validi e sia, quindi, ammissibile. In questo caso, essendo il ricorso fondato su un motivo non consentito, è stato dichiarato inammissibile in via preliminare, senza alcuna valutazione nel merito.
Conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante monito: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale ponderata che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. Il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per contestare vizi formali e sostanziali ben definiti dalla legge. Sperare di poter rimettere in discussione la decisione del giudice sulla base di una presunta carenza di motivazione riguardo a un possibile proscioglimento è una strada non percorribile e destinata all’inammissibilità. Tale esito, come nel caso di specie, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una consistente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo il tentativo di impugnazione economicamente svantaggioso.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici e tassativamente elencati dalla legge, come difetti nel consenso delle parti, erronea qualificazione del fatto o illegalità della pena.
La mancata motivazione del giudice sul perché non ha prosciolto l’imputato è un valido motivo per fare ricorso contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, rendendo il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37966 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 14/07/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 14/07/2025 emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il GIP del Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi 4 reclusione ed € 200 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. e 75, comma 1, D. Lgs 159/11, quale aumento per la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del GIP del Tribunale di Venezia del 25/02/2025.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere il COGNOME ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento Ł stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l’art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonchØ per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.
4.La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dal ricorrente esula dunque completamente dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l’impugnazione Ł consentita (cfr Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l’omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere
Ord. n. sez. 1811/2025
CC – 15/10/2025
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rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME