Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017). Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, chiarendo che non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione la responsabilità penale dell’imputato. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Tribunale di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione della sentenza in merito all’accertamento della sua responsabilità penale, chiedendone di conseguenza l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, senza necessità di formalità di rito, applicando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio ormai consolidato: i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento sono tassativamente indicati dalla legge e tra questi non figura la contestazione sulla valutazione della prova o sull’affermazione di colpevolezza.
I motivi del ricorso patteggiamento: le regole post-riforma
La Corte ha evidenziato come la Legge n. 103 del 2017 abbia profondamente modificato il regime delle impugnazioni per le sentenze di patteggiamento. A decorrere dal 3 agosto 2017, sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso per cassazione solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
* Vizi della volontà: Motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare (ad esempio, se il consenso è stato estorto o non era genuino).
* Difetto di correlazione: Mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento formulata e la sentenza emessa dal giudice.
* Erronea qualificazione giuridica: Errore del giudice nel classificare il fatto come un determinato reato anziché un altro.
* Illegalità della pena: Applicazione di una pena non prevista dalla legge o in misura illegale, o di una misura di sicurezza non consentita.
La Valutazione della Responsabilità Penale
La motivazione del ricorrente, incentrata sulla critica all’affermazione della sua responsabilità, esula completamente da questo elenco. La Corte ha chiarito che non rientrano più tra i motivi di ricorso le questioni attinenti alla valutazione delle prove, alla ricostruzione dei fatti o alla richiesta di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Con la richiesta di patteggiamento, infatti, l’imputato accetta una determinata pena, rinunciando implicitamente a contestare nel merito la propria colpevolezza.
Le motivazioni
La logica del legislatore del 2017 è stata quella di deflazionare il carico della Corte di Cassazione, limitando le impugnazioni a questioni di pura legittimità e a vizi procedurali gravi. Permettere un ricorso che rimetta in discussione la responsabilità penale snaturerebbe l’istituto stesso del patteggiamento, che si basa proprio su un accordo processuale che evita il dibattimento e l’accertamento completo dei fatti. L’ordinanza in esame si pone in linea con questo orientamento, applicando la norma in modo rigoroso e dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non ravvisando alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma che la strada per impugnare una sentenza di patteggiamento è estremamente stretta. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di contestare la decisione sono limitate a errori specifici e formali. Tentare un ricorso basato su una riconsiderazione del merito dei fatti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche significative.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione delle prove o l’affermazione di responsabilità?
No, a seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, tali motivi non sono più ammessi per il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui è consentito il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso per patteggiamento basato su motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti; ì
La u ita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ;ente iza di c in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai ‘ 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in ord ne a l’acce mento della responsabilità penale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che poss )rto c ichiarar senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdott D dal 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agolto 2( 17.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono si richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5 IL, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono propolrre ri:orso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 E ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’im mta difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualiifica; ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazior e q come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di respcnsabili alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentem a di p scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi as.;enzi: di co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sant. n 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese el pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella n iisura i dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pal gam nto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 3/10/2024