Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il processo penale in modo rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Questo intervento giurisprudenziale consolida l’orientamento restrittivo introdotto dalla riforma del 2017.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero per un reato legato agli stupefacenti, ha presentato ricorso per Cassazione. La sua doglianza non riguardava l’accordo sulla pena, ma si basava sul fatto che il giudice di merito non avesse valutato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In pratica, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare il patteggiamento, verificare se l’imputato non dovesse essere assolto con formula piena.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la Legge n. 103/2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente ridotto le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era chiaro: dare stabilità a questo tipo di sentenze ed evitare ricorsi dilatori.
Secondo la norma, il ricorso patteggiamento è consentito solo per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato estorto con violenza o inganno.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: se la sentenza riguarda un fatto diverso da quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo sbagliato (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. una pena superiore al massimo edittale).
Qualsiasi altro motivo, inclusa la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, non rientra in questo elenco tassativo e rende il ricorso, di per sé, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno spiegato che la doglianza dell’imputato non rientrava in nessuna delle quattro categorie previste dalla legge. Il motivo sollevato, relativo alla violazione dell’articolo 129 c.p.p., è estraneo al perimetro di controllo concesso al giudice di legittimità sulle sentenze di patteggiamento. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a far valere determinate difese nel merito, in cambio di uno sconto di pena. Permettere ricorsi su aspetti che esulano dai vizi specificamente elencati dalla legge svuoterebbe di significato la riforma del 2017, riaprendo le porte a impugnazioni generalizzate che il legislatore ha inteso precludere. La Corte ha quindi agito in stretta aderenza al dettato normativo, confermando la natura ‘chiusa’ del sistema di impugnazione delle sentenze di applicazione pena.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria per gli operatori del diritto. La scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché le vie per rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. La Riforma Orlando ha blindato questo istituto, rendendolo una strada quasi senza ritorno, salvo nei casi eccezionali e gravi previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La conseguenza pratica è che il ricorso contro un patteggiamento ha speranze di successo solo se si fonda su uno dei quattro motivi tassativi, mentre ogni altra censura è destinata a fallire, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. È ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi espressamente indicati dalla legge.
Quali sono i motivi specifici per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi ammessi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi diversi da quelli tassativamente previsti, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30139 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/12/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
lElato avviso alle. RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina pe reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 29/12/2023).
Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge per non essersi il Giudice pronunciato in ordine alla sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso senten applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento pu essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il P