Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10198 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
Acto-avviss-alle-parti-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Nap gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, com 1, nn. 2, 5 e 6, cod. pen. (capo A), 110, 61, comma 1, n. 2, e 337 cod. pen. (capo B), 110, comma 2, cod. pen. (capo C);
considerato che:
contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazio previsto «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di cor fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
l’impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di col in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in fav della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.