Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi Stabiliti dalla Cassazione
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che il giudice ha accolto l’accordo tra imputato e pubblico ministero, le possibilità di impugnare tale decisione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), decideva di presentare ricorso per cassazione. Tramite il suo difensore, lamentava la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale e, soprattutto, una carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
Il punto centrale della questione ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017 (Legge n. 103), ha circoscritto in modo netto i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La legge stabilisce che il ricorso patteggiamento è ammesso esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge per specie o quantità.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, inclusa la critica alla motivazione sulla colpevolezza, esula da questo elenco tassativo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. I giudici hanno evidenziato che le censure mosse dalla difesa, relative alla presunta carenza di motivazione sull’affermazione di responsabilità, non rientrano in nessuna delle quattro categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Corte ha spiegato che, al di fuori dei casi espressamente previsti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attraverso una procedura semplificata e non partecipata, come disposto dal combinato degli articoli 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis c.p.p. In pratica, la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento della responsabilità, salvo i vizi specifici legati alla formazione della volontà o all’illegalità della sanzione finale. Proporre vizi della motivazione, come nel caso di specie, significa tentare di superare un limite che il legislatore ha volutamente imposto per garantire la stabilità di questo rito alternativo.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere pienamente consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per ottenere un nuovo giudizio nel merito, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici errori procedurali o sostanziali definiti dalla legge. La decisione rafforza la natura ‘negoziale’ del patteggiamento: una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, la questione della colpevolezza si cristallizza, e la sentenza diventa quasi inattaccabile, salvo i rari casi previsti dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e tassativo di motivi specificati dalla legge.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso patteggiamento in Cassazione?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis c.p.p., i motivi ammessi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con una procedura semplificata. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Bergamo che ha applicato la pena da lui richiesta, in relazio reato di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990.
Ritenuto che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso cassazione lamentando la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e la carenza di motivazi in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esul da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazio avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predet questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l’inammissibilità del ricorso con procedura semplifica e non partecipata, in base al combiNOME disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell’art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispet quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investon motivazione del provvedimento impugNOME.
Nel caso di specie, la difesa ha in realtà proposto vizi della motivazione in rela all’affermazione della responsabilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
I Consigliere es nsore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Presidente