Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. L’analisi del caso offre un’importante lezione pratica sui motivi che possono legittimare un ricorso patteggiamento e su quelli che, invece, portano a una sicura dichiarazione di inammissibilità. La decisione si fonda sulle modifiche introdotte dalla riforma del 2017, che ha riscritto le regole del gioco per questo tipo di impugnazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Si trattava, quindi, di una doglianza relativa al merito della decisione e alla valutazione dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si basa sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
I Motivi di Ricorso Ammessi dalla Legge
L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione inflitta è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo di doglianza esula da questo elenco e, di conseguenza, non può essere fatto valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando come le censure mosse dal ricorrente fossero completamente estranee all’elenco previsto dalla legge. Il ricorrente non ha contestato un vizio della volontà, un’errata qualificazione giuridica, un’illegalità della pena o una discrasia tra richiesta e sentenza. La sua critica, incentrata sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., rappresentava una questione di merito che non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso patteggiamento.
La Corte ha specificato che il ricorrente “nulla in concreto ha spiegato” riguardo alla sussistenza di uno dei motivi legittimi di impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente limitate. La riforma del 2017 ha voluto definire un perimetro chiaro e invalicabile per il ricorso, escludendo contestazioni di merito che contraddirebbero la natura stessa dell’accordo tra accusa e difesa. Per gli operatori del diritto e per i loro assistiti, la lezione è chiara: il ricorso patteggiamento può avere successo solo se fondato su uno dei quattro motivi tassativamente indicati dalla legge; ogni altra strada è destinata a concludersi con una declaratoria di inammissibilità e con ulteriori oneri economici.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento basato su motivi non previsti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27433/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimen ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono es dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta del parti;
ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-b cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo spec dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.