Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8708/2024) ha offerto un’importante occasione per ribadire i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con la Procura (il cosiddetto patteggiamento) e ottenuto la ratifica dal Tribunale di Terni, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. Il motivo sollevato a sostegno dell’impugnazione era un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza, un difetto relativo alle argomentazioni logico-giuridiche poste dal giudice a fondamento della sua decisione.
La Questione Giuridica e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il nodo centrale della questione non risiedeva tanto nel merito del vizio lamentato, quanto nella possibilità stessa di sollevare una simile censura contro una sentenza di patteggiamento. La difesa del ricorrente invocava una violazione di norme generali sulla motivazione delle sentenze, ma la Corte ha immediatamente focalizzato l’attenzione sulla normativa specifica che regola l’impugnazione in caso di patteggiamento.
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla ‘Riforma Orlando’ (L. 103/2017), ha infatti introdotto una disciplina molto restrittiva, chiudendo le porte a ricorsi generici e limitando l’accesso alla Cassazione a un elenco tassativo di motivi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, fondando la sua decisione su un’interpretazione letterale e rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma entrata in vigore il 3 agosto 2017, il ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza: quando la sentenza si pronuncia su un fatto diverso o più grave rispetto a quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie normativa sbagliata.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta: qualora la sanzione superi i limiti edittali o sia contraria alla legge.
La Corte ha evidenziato come il ‘vizio di motivazione’, motivo sollevato dal ricorrente, non rientri in alcun modo in questo elenco chiuso. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile a priori, senza nemmeno entrare nel merito della doglianza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze quasi definitive. Una volta che l’accordo è ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi di eccezionale gravità, attinenti alla struttura fondamentale dell’accordo o alla legalità della pena. Non è più possibile contestare la valutazione del giudice o la coerenza della sua motivazione, aspetti che sono invece tipici del giudizio ordinario.
Questa pronuncia serve da monito: la decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le vie di ricorso successive sono quasi del tutto precluse. Per l’imputato, la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quali motivi si può presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Un vizio di motivazione della sentenza è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio di motivazione non rientra nell’elenco tassativo dei motivi previsti dalla legge per il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, rendendo un’impugnazione basata su tale motivo inammissibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 del TRIBUNALE di TERNI
pdato a – vviso géT – COGNOME .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Terni per i reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 129, 546 lett. e cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile d ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente