Ricorso Patteggiamento: Guida ai Motivi di Inammissibilità secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che consente di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare nel dettaglio quando un ricorso patteggiamento viene considerato inammissibile, fornendo chiarimenti essenziali per imputati e difensori.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti, ha deciso di impugnare la sentenza del GIP del Tribunale di Novara. L’unico motivo del ricorso era un presunto ‘difetto di motivazione’ da parte del giudice riguardo ai passaggi logici che avevano portato alla quantificazione della pena comminata. In sostanza, l’imputato lamentava che la sentenza non spiegasse a sufficienza come si fosse arrivati a quella specifica condanna.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica e cruciale per chiunque affronti un patteggiamento: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la Legge n. 103/2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente limitato le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che la legge elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare. Un ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo errato (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione imposta è contraria alla legge per specie o quantità (es. una pena superiore al massimo edittale).
Nel caso di specie, il motivo sollevato dall’imputato – il difetto di motivazione sul calcolo della pena – non rientra in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha chiarito che tale doglianza attiene al merito della valutazione del giudice sulla congruità della pena, un aspetto che, con l’accordo tra le parti, si presume accettato e non più contestabile, a meno che non sfoci in una vera e propria illegalità. Pertanto, essendo il motivo del ricorso al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena concordata. Le porte del ricorso restano aperte solo per vizi procedurali e sostanziali di particolare gravità, elencati espressamente dalla legge. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve quindi verificare attentamente se le proprie lamentele rientrano in questo ristretto novero, per evitare una declaratoria di inammissibilità che comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quali motivi è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Un difetto di motivazione sul calcolo della pena è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo la Corte di Cassazione questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge. Pertanto, un ricorso basato esclusivamente su tale vizio è dichiarato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma era di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MEZZANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARA
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato avviso alle parti?
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Novara per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Novara, il 20/10/22).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (difetto di motivazione in ordine ai passaggi relativi al computo della pena comminata) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile a ricorso e . condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente